Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

16.2006.4

ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 gennaio 2006/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2006 presentato da

RI 1

contro

la sentenza 12 dicembre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.409) promossa con istanza 26 ottobre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'264.75 oltre interessi, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Ginevra, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto: che con istanza 26 ottobre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3'264.75 rivendicati a saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA n. __________ rilasciata a quest'ultima;

che con sentenza 12 dicembre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e rimasta incontestata dalla convenuta assente alla discussione dell'istanza, ha accolto l'istanza;

che con scritto 11 gennaio 2006 RI 1ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 11 gennaio 2006 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella domanda ricorsuale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso 11 gennaio 2006 di RI 1è nullo.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Intimazione:

- ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure civile, Art. 148, Art. 329 et Art. 331 — lu dans la version du 1 juillet 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.