Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

16.2006.6

rigetto provvisorio - tempestività del ricorso - ricevibilità del ricorso - ricorso nullo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 gennaio 2006/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 presentato da

RI 1 (F)

contro

la sentenza 15 settembre 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.292) promossa con istanza 6 luglio 2005 da

CO 1

rappr. da RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

Considerandi

in fatto e in diritto:

che con istanza 6 luglio 2005 la CO 1, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da quest'ultimo al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 8'756.- oltre interessi e spese, rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi di giugno 2004, febbraio/ giugno 2005, per la locazione di un appartamento di sua proprietà a __________, pretesa ridotta successivamente a fr. 7'924 .- oltre interessi;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto un contratto di locazione sottoscritto il 14 maggio 2004 con __________ e RI 1 quali debitori solidali;

che con sentenza 15 settembre 2005 il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 7'924.- al quale l'escusso, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 16 dicembre 2005, confermato il 13 gennaio 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che a prescindere dalla sua tempestività, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione essendo di 10 giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF), il ricorso è nullo;

che infatti, secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 dicembre 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, il ricorrente si limita a spiegare i motivi per i quali si è opposto al pagamento della pretesa avversaria avente per oggetto delle pigioni scadute e reclamate nei suoi confronti in virtù del vincolo di solidarietà che lo legava alla moglie, e che permette al creditore di agire a sua scelta nei confronti di un debitore piuttosto che dell'altro (art. 144 CO);

che sulla base di tale allegazioni è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1.

Il ricorso per cassazione 16 dicembre 2005 di RI 1

2.

Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

- (F);

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 144 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 148, Art. 313bis, Art. 327, Art. 329 et Art. 331 — lu dans la version du 1 juillet 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.