Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

16.2011.41

Espulsione del conduttore - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 luglio 2011/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17 giugno 2011 presentato da

RE 1 (I)

contro la decisione emessa il 10 giugno 2011 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2011.274 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 2 maggio 2011 da

CO 1

CO 2

CO 3

(rappresentati da RA 1);

premesso che in esito a un'istanza del 2 maggio 2011 presentata da CO 1, CO 2e CO 3, membri della Comunione ereditaria fu CO 2, con decisione 10 giugno 2011 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a RE 1 e __________ di liberare immediatamente un locale commerciale appartenente agli istanti, situato a __________;

ricordato che con reclamo 17 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

rammentato che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

preso atto che il 5 luglio 2011 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;

considerato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza sicché esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

ritenuto che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

stabilito che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

osservato che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato agli istanti per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi

decide: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione a:

(I);

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.