Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2004.126

istanza di ispezione degli atti. interesse scientifico. pubblico interesse.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 settembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/5.4.2004 presentata dallo

IS 1 ,

rappr. da: dr. ____________________,

tendente ad ottenere le sentenze e gli atti d'inchiesta relativi al "traffico di clandestini" per il periodo 1998-2002;

preso atto delle osservazioni 20.4.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), che comunica di non essere in grado di consentire una ricerca indiscriminata;

preso atto delle osservazioni 13.4.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), che non solleva obiezioni di principio, ma esige dalla parte istante che specifichi le sentenze da acquisire e che ciò non comporti un aggravio di lavoro per la cancelleria del Tribunale d'appello e per la stessa CCRP;

preso atto delle osservazioni 13.4.2004 del Ministero pubblico, che considerato l’interesse pubblico della richiesta, formula preavviso favorevole, precisando che i dati sui supporti informatici non danno garanzia di completezza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con istanza 1/5.4.2004 lo IS 1, __________, rappresentato dal “Projektleiter” __________, chiede l’accesso alle decisioni sul traffico di clandestini.

La richiesta è avanzata nel contesto di una ricerca comparativa sul traffico dei migranti in Svizzera, finanziato dall’Ufficio federale per i rifugiati.

2.

Giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

3.

Nel presente caso i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, oltre che di pubblico interesse (considerato l’ente finanziatore) che questa Camera ammette quale valido motivo a' sensi dell'art. 27 CPP (cfr. inc. 60.2001.206).

4.

Per motivi organizzativi del personale del Ministero pubblico ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.

Anzitutto l’accesso alle informazioni potrà avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate sia dal TPC, sia dalla CCRP.

Nella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali.

Infine, va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

5.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi

fr. 70.-- (settanta), sono a carico dello IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.