Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2004.207

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 settembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2004 presentato da

RI 1, -,

RI 2, -,

RI 3, -,

tutti patr. da: PA 1, ,

contro

la decisione 18.5.2004 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli in materia di sequestro;

richiamati gli scritti 4/7.6.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 7/8.6.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamate inoltre le osservazioni 7/11.6.2004 di __________ PI 2, che conclude per l'accoglimento del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 - in detenzione preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto 9.9.2003, AI 9; verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11; verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il magistrato inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato) - asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65; cfr. anche AI 21 e 52);

che l'istruttoria formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale l'accusata - tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano (ACC __________);

che il 30.4/4.5.2004 __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 hanno chiesto - con un unico allegato - al giudice dell'istruzione e dell'arresto ed al procuratore pubblico "(…) l'immediata riconsegna ai proprietari" della suddetta gemma (istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86);

che con decisione 18.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dichiarato irricevibile la domanda per incompetenza (AI 93);

che con tempestivo gravame i ricorrenti - contestando di aver chiesto il dissequestro del diamante - postulano l'annullamento del giudizio;

che con il citato scritto __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 - dopo aver comunicato di essere patrocinati dall'avv. __________ PA 1 - hanno esposto i motivi per cui il sequestro non si giustificherebbe (cfr. "nel merito" e "la proprietà RI 1 "), concludendo che "non esistono i presupposti giuridici per trattenere ulteriormente il diamante in questione, ragione per la quale ne chiedo l'immediata riconsegna ai proprietari" (istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86);

che pertanto il giudice dell'istruzione e dell'arresto poteva ritenere lo scritto - senza incorrere in arbitrio - una richiesta di dissequestro della gemma;

che a ragione - considerato che in materia di perquisizione e sequestro il giudice dell'istruzione e dell'arresto è competente in prima istanza solo nel periodo che intercorre tra l'emanazione dell'atto di accusa e l'apertura del dibattimento (decisione 30.7.2002 di questa Camera in re F. B., inc. 60.2002.174) e che nella fattispecie __________ PI 2 è stata deferita alla competente Corte il 4.6.2004 - ha quindi dichiarato irricevibile la domanda;

che il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico - in solido - dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 157 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ RI 1, __________ - __________, __________ RI 2, __________ - __________, e __________ RI 3, __________ - __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patrocinata da: PA 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 157 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.