Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2004.287

istanza di ispezione degli atti. convivente del deceduto (omicidio colposo) quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 novembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5.8.2004 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PA 1, ,

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale MP __________;

preso atto dello scritto 16.8.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani che, dopo aver riassunto l’esito del procedimento, si rimette al prudente criterio di questa Camera per valutare i contrapposti interessi delle parti;

preso atto dello scritto 18/19.8.2004 di __________ PI 1, __________ PI 3, __________ PI 4 e __________ PI 5, che si oppongono all’accoglimento dell’istanza in quanto non va riconosciuto un legittimo interesse alla convivente;

preso atto dello scritto 23/24.8.2004 di __________ PI 2, che non si oppone all’accesso agli atti;

preso atto dello scritto 23/24.8.2004 di __________ PI 6, che non solleva obbiezione all’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

L’istante è l'ex convivente di __________ (detto __________) __________, deceduto a __________ in un infortunio sul lavoro in data 3.9.2003. Con l’istanza qui in esame, ella chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta penale avviata a seguito dell’incidente, e ciò per poter eventualmente valutare responsabilità di terzi, ed in particolare del datore di lavoro e dell’eventuale sua assicurazione. Nelle motivazioni della propria istanza, fa riferimento a pretese assicurative per torto morale.

2.

Delle prese di posizione delle altre parti già si è detto in entrata della presente decisione. Importa osservare che alcune parti, come già in precedenza il sostituto procuratore pubblico, hanno eccepito la mancanza di legittimo interesse da parte dell’istante.

3.

La giurisprudenza di questa Camera ha in passato negato la qualifica di personalmente danneggiato ad un convivente, in relazione alla presentazione di un’istanza di promozione dell’accusa (decisioni della CRP del 17.3.1989 in re R.B. e del 21.10.2004 in re. V.M.). Diversa è invece la posizione degli eredi di chi subisce un reato: ad essi compete la facoltà di costituirsi parte civile, in applicazione del principio della successione universale (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 69 n. 4 e 5, p. 218/9).

4.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

5.

In relazione all’art. 27 CPP, le esigenze poste dal codice sono inferiori rispetto a quelle dell’art. 69 CPP: è sufficiente un interesse giuridico legittimo. A questo proposito l’istante fa riferimento a pretese per perdita di sostegno e per torto morale che intende far valere, ed in relazione alle quali chiede l’accesso agli atti.

Considerato come le pretese ventilate non siano a priori infondate, ritenuto che a determinate condizioni restrittive il diritto assicurativo può risarcire simili pretese in presenza di una convivenza stabile e duratura, e considerato come nel presente caso l’istante aveva convissuto con il defunto per oltre dieci anni prima del decesso, si è in presenza di una relazione stabile e duratura, che permette di eccezionalmente riconoscere un interesse giuridico fondato nell’ottica dell’art. 27 CPP. Una ponderazione dei contrapposti interessi fa prevalere quelli dell’istante, ritenuto che l’accoglimento delle pretese o meno dipenderà ulteriormente da una convenzione tra le parti o da un giudizio civile.

6.

L’istanza è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lett. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi di CHF 100.-- (cento), sono a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

-;

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

2 patrocinato da: PA 2

3.

PI 3

4.

PI 4

5.

PI 5

6.

PI 6

6 patrocinato da: PA 3

7.

PI 7

8.

PI 8

1, 3, 4, 5 patrocinati da: PA 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 et Art. 69 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.