Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2004.288

istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 settembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/9.8.2004 presentata dal

IS 1, ,

con la quale chiede l'autorizzazione a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. ti __________ PA 1, __________, e __________ PA 2, __________);

richiamati i preavvisi favorevoli 25/26.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 30/31.8.2004 di __________ PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con istanza 6/9.8.2004 - trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Tribunale penale cantonale - il IS 1 chiede - ritenuto che "(…) la decisione di mancata revoca della sospensione dell'attività medica oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato si fonda anche sulle risultanze dell'inchiesta penale" - la facoltà di ispezionare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente __________ PI 1;

che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";

che i presupposti di legge appaiono dati, in particolare con riferimento agli art. 55 ss. Lpamm;

che con decisione 10.9.2003 questa Camera aveva peraltro riconosciuto il legittimo interesse del __________ all'ispezione degli atti (inc. 60.2003.269; cfr. anche scritto 21.9.2000, con il quale l'allora procuratore pubblico __________ __________ - seppur in dispregio della procedura di cui all'art. 27 CPP - aveva concesso all'allora __________, con l'accordo dell'accusato, l'esame dell'incarto);

che - a tutela dei diritti di terzi (e segnatamente dei pazienti) e del segreto medico - si giustifica nondimeno escludere dalla presente autorizzazione i documenti attinenti ai pazienti (cartelle cliniche, ecc.);

che - posto come il procedimento penale sia attualmente pendente davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano, davanti alla quale __________ PI 1 è stato deferito - il suo presidente determinerà i tempi e le modalità di compulsazione degli atti, compresa la concessione della facoltà di estrarne copie, tenendo conto delle necessità di preparazione del dibattimento e dei diritti di terzi;

che l'istanza è accolta, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

1 patrocinato da: PA 1

2.

PI 2

1 patrocinato da: PA 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.