Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2004.326

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 settembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004 presentata da

IS 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 23.8.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con decisione 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico - in assenza di "(…) elementi di rilevanza penale" (decreto di non luogo a procedere 23.8.2004, p. 1) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale presentata l'11.8.2004 da __________ IS 1 per diversi titoli di reato;

che con scritto 7/8.9.2004, peraltro non firmato in originale, l'istante chiede - in relazione alle fattispecie di cui al suddetto decreto - la promozione dell'accusa;

che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 23.8.2004 ed è stato recapitato all'istante il 27.8.2004 ["(…) con la presente inoltro ricorso alla decisione del 23.8.04 ritirata il 27.8.04", istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004, p. 1; cfr. anche ricerca postale "Track and Trace"];

che __________ IS 1 ha inoltrato l'istanza il 7.9.2004 (cfr. busta agli atti);

che pertanto - ritenuto che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 20 cpv. 1 CPP) - il termine, perentorio (art. 19 cpv. 1 CPP), di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP veniva a scadere lunedì 6.9.2004;

che quindi - considerato che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del termine di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - il gravame è irricevibile siccome tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442);

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 19, Art. 20, Art. 184 et Art. 186 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.