Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2004.335

istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 ottobre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/20.9.2004 presentata dalla

IS 1 ,

tendente ad ottenere l’autorizzazione a conoscere gli eventuali procedimenti penali pendenti o precedenti penali a carico di __________ PI 1, __________, e ad accedere agli stessi;

preso atto dello scritto 28.9.2004 del sostituto procuratore pubblico __________ PI 2 che comunica di non aver particolari osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;

ritenuto che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni nel termine impartitogli;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

L’istanza della IS 1 con sede a __________ è formulata in relazione ad una procedura pendente presso questa autorità concernente l’affidamento della minorenne __________, la cui madre convive attualmente con __________ PI 1. La richiesta di accedere alle informazioni relative ad eventuali procedimenti penali pendenti o ad eventuali precedenti penali a carico di __________ PI 1 è formulata in vista della decisione di affidamento della minorenne, dopo che è già stata presa, in data 16.9.2004, una misura supercautelare.

2.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

3.

Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione. Le informazioni relative agli eventuali incarti a carico del convivente della madre della minorenne, e l’eventuale accesso a tali incarti, appaiono infatti necessari per permettere alla IS 1 il corretto svolgimento del suo delicato compito e l'adozione delle decisioni che tengano conto al meglio degli interessi dei figli e dei genitori.

4.

L'istanza va pertanto accolta. Il Ministero pubblico è incaricato di comunicare gli incarti penali pendenti ed i precedenti che risultano dall’estratto del casellario giudiziario di __________ PI 1, permettendo, se richiesto, l’accesso agli atti all’autorità richiedente, che evidentemente è tenuta al segreto d’ufficio.

5.

Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Code civil suisse, Art. 275, Art. 311 et Art. 315 — lu dans la version du 1 juillet 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.