Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2005.129

istanza di ispezione degli atti. convenuto in una causa civile quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 maggio 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 28/29.4.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso all’incarto penale __________ a carico di PI 2, __________, pendente presso il Tribunale penale cantonale;

preso atto del verbale di udienza preliminare 16.12.2004 della Pretura di __________ (inc. OA.__________), che ammette il richiamo dell’incarto penale;

richiamate le osservazioni 3/4.5.2005 e 17/19.5.2005 del patrocinatore della PI 3, che acconsente all’accesso agli atti;

richiamate altresì le osservazioni 3.5.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica il proprio nulla osta;

preso atto delle osservazioni 4/6.5.2005 del patrocinatore di PI 2, che si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamato lo scritto 12/13.5.2005 dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Presso la Pretura di __________ è pendente una procedura civile ordinaria tra la PI 3 e IS 1 (inc. OA.__________), nel contesto della quale è stato richiamato dall’IS 1 l’incarto penale a carico di PI 2, incarto attualmente pendente presso il Tribunale penale cantonale (TPC).

2.

Le parti interpellate hanno dato il proprio assenso o si sono rimesse al giudizio di questa Camera: nessuno si è opposto alla trasmissione degli atti.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.

5.

Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere consultati dalla parte convenuta in causa civile direttamente presso il TPC, previo fissazione di un appuntamento con la cancelleria del medesimo.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate.

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.IS 1

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 2

3. PI 3

patr. da: PR 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.