Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2005.319

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 novembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 26.8/26.9.2005 presentata dalla

IS 1, __________,

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della sentenza penale del 24.8.2005 a carico di PI 2 (inc. TPC __________)

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per competenza a questa Camera in data 26.9.2005;

richiamato lo scritto 29.9.2005 del procuratore pubblico Moreno Capella, che comunica di non aver particolari osservazioni;

richiamate inoltre le osservazioni 10/11.10.2005 del patrocinatore di PI 2, che chiede di trasmettere alla __________ unicamente un estratto della sentenza, limitatamente a quanto di espresso interesse dell’istante, al fine di proteggere, nella misura del possibile, la personalità del condannato;

rilevato che lo scritto 11.10.2005 di questa Camera, con cui invitava il patrocinatore di PI 2 a precisare quali parti della sentenza non avrebbero dovuto essere trasmesse, è rimasto senza riscontro;

ritenuto che PI 3 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A __________, in data __________, a seguito di difficili rapporti di vicinato, PI 2 ha colpito con proiettili di pistola al torace e all’avambraccio __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________).

2.

Con l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del 24.8.2005. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: il patrocinatore di PI 2 ha chiesto di trasmettere unicamente un estratto della sentenza, ma così richiesto, non ha specificato quali parti della sentenza non avrebbero dovuto essere trasmesse.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati.

La richiesta di trasmettere unicamente un estratto della sentenza non può essere accolta, sia perché chi l’ha formulata non ha ulteriormente specificato (benché richiesto) quali parti non avrebbero dovute essere trasmesse sia perché il pubblico dibattimento, ampiamente riportato dai mass-media, rende la richiesta priva d’oggetto.

5.

L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.

6.

A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 32 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.