Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2005.324

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 novembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 27/29.9.2005 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia dello schizzo e della documentazione stereofotogrammetrica allestita dalla Polizia cantonale in relazione ad un incidente della circolazione stradale avvenuto il __________;

premesso che la richiesta dei documenti surriferiti è stata prima indirizzata direttamente alla Polizia cantonale, e solo successivamente a questa Camera;

ritenuto che questa Camera, con scritto 29.9.2005, ha chiesto alla compagnia istante di precisare le circostanze che giustifichino un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP;

preso atto dello scritto di complemento 17.10.2005 della compagnia istante, che ha precisato le persone coinvolte ed il loro ruolo assicurativo;

considerato che, visto l’esito dell’istanza, non è stato disposto uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 21.7.2001, in un incidente della circolazione stradale in cui era coinvolta PI 3 (di cui l’istante deve garantire la copertura assicurativa), è rimasto ferito PI 2. La compagnia istante chiede copia dello schizzo e della documentazione stereofotogrammetrica allestita dalla Polizia cantonale intervenuta sul posto, senza però specificare il motivo e lo scopo per cui tale documentazione è chiesta, e senza indicare se sia pendente un contenzioso o meno, visto anche il tempo trascorso dal sinistro.

2.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

3.

Sia la procedura penale, sia quella amministrativa, a valere quale possibile diritto processuale suppletorio, riservata l'esplicita disposizione legale, non impongono alle istanze o ai ricorsi l'adempimento di esigenze particolarmente severe e di regola l'autorità assegna all'interessato un termine perentorio per rimediare alle irregolarità (cfr. M. BORGHI / G. CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, in CFPG 1, ad art. 9 Pamm; BJM, 1988 pag. 102 ss.; N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 27; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788). È comunque necessario che dall'allegato risultino perlomeno la concreta finalità e le ragioni della sua introduzione. Trattasi, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, dei requisiti minimi necessari per poter procedere ad una corretta ponderazione degli interessi imposta dall'art. 27 CPP.

4.

Nella presente fattispecie, benché siano state chieste delle delucidazioni, anche dopo lo scritto 17.10.2005 non è chiaro il motivo per il quale i documenti dei rilievi della Polizia cantonale siano utili e necessari, e quindi quale sia l’interesse giuridico legittimo.

5.

Per questo motivo la richiesta va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, che le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.