Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2005.326

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 novembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 12.11.2004 presentata dalla

IS 1, __________,

tendente ad ottenere copia della sentenza e degli atti del procedimento penale a carico di PI 2 in relazione al ferimento di __________;

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico in data 12.11.2004, che l’ha poi trasmessa (in data imprecisata) al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per competenza a questa Camera in data 30.9.2005;

richiamate le osservazioni 5/6.10.2005 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza e degli atti;

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

La sera del __________, a __________, alla fine di una rissa, alla guida di una vettura __________ __________ di proprietà del padre, PI 2 ha speronato intenzionalmente la vettura __________ __________ condotta da __________ __________, cagionando a quest’ultimo delle lesioni semplici. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi, per PI 2, con sentenza del 14.9.2005 (inc. __________ e __________).

2.

Con l’istanza qui esaminata, la__________ chiede copia della sentenza del 14.9.2005. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati.

5.

L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera. L’incarto, limitatamente ai fatti relativi a __________, verrà messo a disposizione della __________ presso il Ministero pubblico.

6.

A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 32 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.