Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2005.334

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 novembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 4/5.10.2005 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare gli atti dell’incarto penale MP __________;

richiamate le osservazioni 10/11.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che chiede di respingere l’istanza;

richiamate altresì le osservazioni 7/11.10.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che comunica il proprio nulla osta all’ispezione degli atti;

rilevato che né il PI 4 né PI 2 hanno presentato osservazioni;

rilevato inoltre che questa Camera ha intimato le osservazioni del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti e di PI 3, permettendo all’istante di prendere posizione sulle medesime;

richiamato lo scritto di replica 12/13.10.2005 dell’istante, che ribadisce l’esistenza di un legittimo interesse all’ispezione degli atti, compresa la facoltà di estrarre copie;

preso atto della duplica 14/17.10.2005 del procuratore pubblico, che ribadisce il proprio nulla osta;

richiamata la duplica 27.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che ribadisce l’opposizione all’ispezione degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una segnalazione del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, la Commissione istante ha presentato una prima richiesta di accesso agli atti relativa all’incarto MP __________, che questa Camera ha autorizzato con decisione 22.9.2005 (inc. CRP __________). A seguito di un’ulteriore segnalazione del procuratore pubblico, la Commissione istante ha presentato un’ulteriore istanza, relativa all’incarto MP __________, per i medesimi motivi.

2.

Il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta. Il PI 4 di __________ non ha presentato osservazioni. PI 3 si oppone per differenti ragioni. Anzitutto considera che l’inchiesta non è ancora terminata e non c’è stato processo, di modo che l’accesso sarebbe prematuro e violerebbe la presunzione d’innocenza ed il diritto di tacere degli inchiestati. Inoltre la richiesta sarebbe generica, non specificando quali atti intende ispezionare. Infine non indica chiaramente lo scopo perseguito.

3.

Nella propria replica, la Commissione istante precisa le proprie competenze ed indica che la richiesta è tesa a verificare l’agire del casinò. Per il resto, la Commissione precisa di non potersi esprimere sulla rilevanza di atti non ancora esaminati. Conclude evidenziando come i motivi a fondamento di questa seconda istanza sono identici a quelli posti a fondamento della precedente istanza, ammessa da questa Camera, ed alla quale PI 3 non si era opposto. Nella propria duplica, PI 3 ribadisce la genericità della richiesta della Commissione, e sostiene che quest’ultima ha sorvolato sulle argomentazioni da lui formulate nelle osservazioni del 10/11.10.2005.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.

Nel presente caso, il procuratore pubblico ha correttamente proceduto alle segnalazioni giusta l’art. 49 LCG (che prevede lo scambio di informazioni) e l’art. 16 LRD (che fa riferimento alle autorità di vigilanza in materia di riciclaggio designate da leggi specifiche, nel concreto caso dall’art. 48 cpv. 2 lit. b LCG).

La __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti dell’incarto indicato nella seconda richiesta (inc. __________), e limitatamente a quelli che sono gli atti riferiti al PI 4 di __________ ed alle operazioni di cambio.

6.

L’istanza è pertanto parzialmente accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà avvenire presso il Ministero pubblico a __________.

7.

Visto l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme*, Art. 16 — lu dans la version du 1 avril 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 janvier 2010, 1 octobre 2012, 1 mars 2013, 1 novembre 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 18 février 2020, 1 juillet 2021, 1 août 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023 et 1 mars 2024.
  • Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, Art. 48 et Art. 49 — lu dans la version du 1 avril 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007.