Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2005.417

istanza di ispezione degli atti. ambasciata quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 gennaio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.11/5.12.2005 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso ad un rapporto relativo al decesso di un cittadino __________ avvenuto a __________ in data __________;

premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, e successivamente trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 5.12.2005 del procuratore pubblico PI 1;

richiamate le successive osservazioni 9.12.2005 del medesimo procuratore, con le quali evidenzia l’assenza di indicazioni circa il motivo della richiesta;

ritenuto che con scritto 13.12.2005 questa Camera ha richiesto ulteriori indicazioni all’Ambasciata istante;

ritenuto che con telefax del giorno successivo, l’Ambasciata istante ha indicato che le informazioni sono richieste dalla vedova del defunto, che ha indirizzato una richiesta al Ministero degli affari esteri della __________;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A seguito del decesso il 18.7.2002 di __________, successivamente identificato in __________, ed a seguito di una segnalazione da parte di un medico dell’Ospedale __________ di __________ che chiedeva di ordinare un’autopsia, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale allo stadio delle informazioni preliminari. Effettuato l’esame autoptico, e assunto a verbale il medico segnalante, che aveva operato il defunto per delle coliche renali, il procuratore pubblico ha chiuso il procedimento penale con una decisione di non luogo a procedere del 19.2.2003 (NLP __________).

2.Con la presente istanza, l’Ambasciata della Repubblica __________ a __________ chiede un rapporto dettagliato sul decesso del suo cittadino, e ciò in quanto la vedova del defunto ha interpellato in tal senso il Ministero degli affari esteri __________.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione

4.Nel presente caso, posto che all’origine della richiesta dei rappresentanti diplomatici __________ c’è una richiesta della vedova, e ritenute le particolari condizioni della presente situazione e del decesso, appare dato un interesse giuridico legittimo a trasmettere alle autorità una copia del rapporto autoptico peritale del 21.1.2003, nonché una copia della decisione di NLP del 19.2.2003.

5.Considerata la particolare situazione, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.