Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2008.310

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 dicembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.10.2008 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione per poter accedere al rapporto di polizia ed ai relativi complementi di cui all’inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una denuncia/querela penale presentata il 2.10.2001, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.10.2002 (NLP __________).

Con decisione 23.5.2003 questa Camera ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 18/19.11.2003 presentata dai denuncianti/querelanti avverso il surriferito decreto (inc. CRP __________).

2.

Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia e dei relativi complementi inerenti al suddetto procedimento penale e domandati dall’assicuratore nell’ambito di una richiesta di risarcimento del danno materiale.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nella presente fattispecie la richiesta del qui istante appare giustificata, essendo stato parte al surriferito procedimento penale (come denunciato/querelato) nel frattempo archiviato, ed essendo, a prima vista, data una connessione tra l’incarto penale e la richiesta di risarcimento. Di conseguenza il patrocinatore del qui istante potrà esaminare l’incarto presso il Ministero pubblico e fotocopiare i rapporti di polizia ed i relativi complementi che sono in connessione con la richiesta di risarcimento del danno materiale.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del predetto considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.