Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2008.320

Istanza di ispezione degli atti. padre di una persona defunta quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 dicembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 1/15.10.2008 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere una ricevuta, in originale, facente parte dell’inc. MP __________;

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 2.10.2008 ed è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera il 15.10.2008;

richiamate le osservazioni 14/15.10.2008 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservare l’originale del documento richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito del decesso di ┼__________ __________ avvenuto il __________, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale. Lo stesso procedimento è stato archiviato mediante decisione 9.11.1992 emanata dall’allora procuratore pubblico Luca Marcellini (inc. MP __________).

2.

Con la presente istanza il padre di ┼__________ __________ chiede di poter ricevere, in originale, la ricevuta no. __________, rilasciata dalla __________ __________ e inserita nell’inc. MP __________, "per motivi storici famigliari".

Come esposto in entrata, il procuratore generale non si oppone alla surriferita richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, nulla osta a trasmettere all’istante il documento richiesto, considerato inoltre che non sussiste alcuna esigenza da parte del Ministero pubblico di conservarlo nell’incarto penale archiviato.

5.

L’istanza è accolta. Il documento richiesto è trasmesso, in originale, all’istante unitamente alla presente decisione.

6.

Vista la particolarità del caso, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.