Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2008.327

Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 dicembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.10.2008 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere l’incarto penale sfociato nel decreto di accusa 19.5.2008 (DA __________);

richiamato lo scritto 20/21.10.2008 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli, che segnala di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Nel corso dell’interrogatorio tenutosi in sede di polizia l’8.4.2008 il minorenne IS 1, alla presenza di sua madre, ha sporto querela nei confronti di __________ __________ per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub. vie di fatto, in relazione ai fatti accaduti a __________ il __________.

Il procedimento penale è sfociato nel decreto di accusa 19.5.2008 (__________) emanato dal sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, regolarmente cresciuto in giudicato.

2.

Con la presente istanza l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1 (a sua volta rappresentato dai suoi genitori), chiede di poter ricevere il surriferito incarto penale, essendo intenzionato a promuovere una causa civile nei confronti di __________ __________.

Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte lesa) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel caso in esame la richiesta di accesso agli atti appare giustificata, considerato che il qui istante è stato parte lesa nel procedimento penale e che è intenzionato a promuovere una causa civile a carico dell’accusato riguardo ai fatti di cui al decreto di accusa 19.5.2008 (DA __________). Il patrocinatore del qui istante potrà esaminare l’incarto penale presso il Ministero pubblico e fotocopiare i documenti di cui necessita per il procedimento civile.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.

La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, (rappresentato dai genitori), __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.