Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2008.355

Istanza di promozione dell'accusa, tempestività, irricevibilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 6/10.11.2008 presentata da

IS 1

contro

il decreto di non luogo a procedere emanato il 16.10.2008 dal procuratore pubblico Andrea Pagani (NLP __________);

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto e in diritto

che con decisione 16.10.2008 il procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP __________) in relazione ad una segnalazione del 25.9.2007, ritenendo che non vi fossero nuove prove ai sensi dell’art. 187 CPP;

che con scritto 6/10.11.2008 IS 1 insorge contro il decreto di non luogo a procedere;

che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

che il decreto di non luogo a procedere, intimato a mezzo raccomandata il 16.10.2008, è stato respinto dal destinatario (qui istante) ed è ritornato al Ministero pubblico, come risulta dalla ricerca postale effettuata da questa Camera;

che il termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 18.10.2008 ed è venuto a scadere il 28.11.2008;

che l'istanza è stata spedita il 6.11.2008 ed è pervenuta a questa Camera il 10.11.2008 (cfr. timbri sulla busta agli atti);

che quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 576);

che con scritto 12.11.2008 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) – ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

che lo scritto di questa Camera non è stato ritirato dal qui istante, ed è ritornato il 24.11.2008;

che nel termine assegnato, pari a dieci giorni, IS 1Castelli non si è pronunciato al proposito;

che con tardivo scritto del 28.11/1.12.2008 ha preso posizione;

che l’istanza di promozione del 6/10.11.2008 è irricevibile in quanto tardiva;

che si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 186 ss. CPP,

pronuncia

1.

L'istanza è irricevibile in quanto tardiva.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

-;

- sede (rif. NLP

4246.2008);

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 20, Art. 186 et Art. 187 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 81 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.