Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2010.295

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 novembre 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/10.9.2010 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere informazioni riguardo a sentenze o procedimenti pendenti a carico di PI 3;

richiamato lo scritto 21/23.9.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli mediante il quale ha trasmesso l’incarto di sua competenza;

richiamate le osservazioni 18/19.10.2010 del patrocinatore di PI 3 mediante le quali acconsente alla trasmissione in visione di uno degli incarti, opponendosi alla visione dell’altro da parte della IS 1 istante;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 3 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa del 10.5.2010 (DA __________), al quale è stata fatta opposizione. Il procedimento è pendente presso la Pretura penale. Al Ministero pubblico è pure pendente un procedimento (inc. MP __________) attualmente ancora in fase di informazioni preliminari.

2.La IS 1 istante, informata dell’esistenza di un procedimento penale a carico di PI 3, chiede di conoscere eventuali sentenze di condanna o procedimenti pendenti a suo carico. PI 3, tramite il proprio rappresentante, acconsente alla visione di uno degli incarti (relativo ai fatti di settembre di quest’anno), ma si oppone alla visione dell’altro incarto, in quanto non ancora arrivato a conclusione ed in relazione ad un atto che a torto figurerebbe nell’incarto.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

5.Nel presente caso non ci sono problemi per la visione degli atti del procedimento di cui all’inc. MP __________, in quanto allo stesso si riferisce la richiesta della IS 1 e PI 3 consente a tale visione.

Per l’altro incarto, sfociato nel DA __________, ricordato che allo stadio attuale esiste solo una proposta di pena (in attesa del dibattimento in Pretura penale a seguito di tempestiva opposizione), prevale pertanto la presunzione di innocenza. Non esiste inoltre un interesse legittimo diretto della IS 1 istante alla consultazione di detto incarto.

6.L’istanza è accolta, con riferimento all’incarto MP __________, visionabile presso la cancelleria di questo ufficio.

7.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Code civil suisse, Art. 275, Art. 311 et Art. 315 — lu dans la version du 1 février 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.