Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2010.306

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 novembre 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6.7/20.9.2010 presentata dal

IS 1

tendente a conoscere lo stato attuale di eventuali inchieste a carico di un milite;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 17/20.9.2010, rimettendosi alla decisione di questo tribunale;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d’accusa in data __________, cresciuto in giudicato (__________).

2.Con la presente istanza, ed in relazione all’imminente servizio militare, il Dipartimento istante chiede di ricevere copia della decisione penale surriferita. PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni. Il Ministero pubblico si è rimesso alla decisione di questa Camera.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso, con riferimento alle norme indicate nell’istanza e ritenuto che la persona interessata, interpellata, non si è opposta alla richiesta, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore del Dipartimento istante.

5.L’istanza è accolta. Copia della decisione penale sarà allegata alla presente decisione destinata al Dipartimento istante.

6.Considerato la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.