Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2010.326

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio assicurazione invalidità quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

29 novembre 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.9/5.10.2010 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

premesso che la richiesta è stata inviata dapprima al Ministero pubblico, poi alla Pretura penale che a sua volta l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 4/5.10.2010;

richiamato lo scritto 12/14.10.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamata la comunicazione del 18/19.10.2010 di PI 2 mediante la quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di infrazione alla Legge federale sugli stranieri ed altre infrazioni (inc. MP __________). L’incarto si è concluso con l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere (NLP __________) e di un decreto d’accusa (DA __________), quest’ultimo per il reato di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 LStr). L’opposizione inizialmente interposta è stata successivamente ritirata.

2.A seguito di segnalazioni da parte del Ministero pubblico, l’Ufficio istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, con riferimento alle comunicazioni 21.1.2009 e 3.2.2009 del Ministero pubblico all’Ufficio istante ed al fatto che PI 2 percepisce una parziale rendita AI, è dato un interesse giuridico legittimo alla consultazione degli atti.

5.L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria della Pretura penale.

6.Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.