Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2010.351

Istanza di ispezione degli atti. Accusato prosciolto quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

24 novembre 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/25.10.2010 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, dei suoi verbali d’interrogatorio di polizia e dei verbali d’interrogatorio di polizia dei testi di cui all’incarto penale __________;

premesso che l’istanza 13.10.2010 è pervenuta alla Pretura penale il 14.10.2010, la quale l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 22/25.10.2010, senza presentare osservazioni in merito;

rilevato che la medesima istanza è stata inviata anche al Ministero pubblico, al quale è pervenuta il 14.10.2010, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 8/9.11.2010, rimettendosi al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno che l’istante non ha motivato in alcun modo la sua richiesta e non ha fatto valere alcun interesse preponderante all’ottenimento di quanto domandato;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con decreto 3.11.2008 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP per avere "(…) a __________ (…) nell'intento di penetrare negli uffici dell'Associazione __________ siti in Piazza __________, intenzionalmente danneggiato il cilindro di una porta interna d'accesso ad un edificio dell'Associazione forandola in tre punti con una punta di un trapano (…)", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di CHF 150.--, corrispondente a 3 aliquote di CHF 50.--, ed alla multa di CHF 100.--, oltre al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto d'accusa 3.11.2008, p. 1, DA __________).

Con scritto 11.11.2008 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa.

Il 24.3.2009 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha pronunciato "(…) l'abbandono del procedimento penale (…)" (sentenza 24.3.2009, p. 2, inc. __________).

Con decisione 29.3.2010 questa Camera ha respinto l’istanza 16.12.2009 presentata da IS 1 tendente ad ottenere, in relazione all'esito del surriferito procedimento penale, un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP (inc. __________).

2.

Con la presente richiesta – trasmessa dalla Pretura penale rispettivamente dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Camera – IS 1 chiede di poter ottenere copia dei verbali d’interrogatorio di polizia che lo concernono personalmente e copia dei verbali d’interrogatorio di polizia dei testi dell’incarto di cui al decreto di accusa __________.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale accusato prosciolto) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nella fattispecie in esame – nonostante IS 1 abbia omesso di precisare i motivi alla base della sua richiesta – è comunque pacifico l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP dell’istante di ricevere copia dei verbali richiesti di cui all’incarto penale __________, poiché l’ha interessato personalmente in qualità di accusato prosciolto.

Copia dei verbali d’interrogatorio di polizia richiesti (contenuti nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 17.10.2008) viene trasmessa al qui istante unitamente alla presente decisione.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 144 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 et Art. 317 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.