Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2010.353

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

10 dicembre 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/26.10.2010 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente e solo per e-mail al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 25/26.10.2010, indicando al contempo di non avere osservazioni da formulare alla stessa;

ricordato che con scritto 26.10.2010 questa Camera ha chiesto maggiori informazioni rispetto ai motivi della richiesta, per potersi esprimere;

ritenuto che con scritto 10/11.11.2010 la Commissione istante ha evaso la surriferita richiesta, indicando i motivi a fondamento della domanda di accesso agli atti;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato in un decreto d’accusa dell’11.10.2010 (DA __________) per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere ottemperato gli ordini intimatigli dalla Commissione qui istante, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, di presentare i rendiconti 2008 e 2009 relativi ad un suo pupillo.

2.

Con la presente istanza, la Commissione chiede di poter avere accesso agli atti, ed in particolare ad un verbale di polizia nel quale PI 2 si sarebbe impegnato a presentare i rendiconti ed i documenti contabili entro un termine nel frattempo scaduto invano.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, in merito alle sue prerogative in relazione alle tutele ed ai relativi rendiconti. Pacifico che il procedimento penale sia riferito alle omissioni di PI 2 nei confronti della Commissione qui istante.

5.

L’istanza è accolta. Gli atti penali sono allegati alla copia della presente decisione destinata alla Commissione istante, con l’incombenza di poi ritornarli direttamente al Ministero pubblico.

6.

Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 292 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.