Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2010.358

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 novembre 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.10. 2010 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale aperto, tra l’altro, anche a carico di un notaio;

richiamate le osservazioni 29.10.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

preso atto che il notaio PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali a carico del notaio PI 2: nel primo ha promosso l’accusa nei suoi confronti per falsità in atti formati da pubblici ufficiali e funzionari (inc. MP __________, oggetto della segnalazione del 24.9.2010), nel secondo per appropriazione indebita (inc. MP __________, oggetto della segnalazione del 18.10.2010). Il procuratore pubblico ha notificato entrambi i procedimenti al IS 1 qui istante.

2.Con la presente richiesta il IS 1 istante fa riferimento alle due promozioni dell’accusa e chiede di poter avere accesso ai relativi atti del procedimento. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente l’accoglimento della richiesta, mentre il notaio interessato, interpellato, non ha preso posizione.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nel presente caso appare pacifico il nesso tra i fatti a fondamento dei surriferiti procedimenti penali ed il procedimento disciplinare del IS 1 istante. È quindi dato, di principio, un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Il fatto che il procedimento non sia ancora concluso non osta, di principio, all’accoglimento della richiesta, ritenuto che il IS 1 istante è in grado di valutare lo stadio a cui si trova la procedura e le sue implicazioni giuridiche.

5.L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante del IS 1 istante potranno visionare gli atti dei procedimenti penali presso il Ministero pubblico.

6.Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 81 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.