Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2010.389

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

10 dicembre 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/25.11.2010 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento conseguente ad una segnalazione ex art. 9 LRD;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una segnalazione ex art. 9 LRD al MROS, da quest’ufficio trasmessa al Ministero pubblico del Canton Ticino, quest’ultimo ha formalmente aperto un procedimento penale (inc. MP __________), concluso con una decisione di non luogo a procedere dell’11.5.2010 (NLP __________), comunicato al MROS in data 11.5.2010 (quale archiviazione con semplice decisione interna) e al rappresentante legale del qui istante in data 19.11.2010.

2.

Saputo dalla stampa dell’esistenza della segnalazione, il qui istante, tramite il proprio legale, chiede di poter avere accesso al testo della segnalazione e più in generale agli atti.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte ignara (quale segnalato) nel procedimento immediatamente archiviato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste d’ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

6.

L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per determinare la data e l’ora.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 27 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme*, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 mars 2013, 1 novembre 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 18 février 2020, 1 juillet 2021, 1 août 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023 et 1 mars 2024.