Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2012.105

Istanza di ispezione degli atti. terzo (Studio legale) quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 aprile 2012/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/21.03.2012 presentata dallo

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione di due sentenze anonimizzate (passate in giudicato) citate nel REP. 94;

premesso che la richiesta datata 16.03.2012 è stata inviata il medesimo giorno, via fax, al Tribunale penale cantonale, che il 20/21.03.2012 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con il presente scritto – trasmesso dal Tribunale penale cantonale, per competenza, a questa Corte a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – un’assistente dello IS 1 postula la trasmissione delle sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali e citate nel REP. 94 del 1961;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dello Studio legale istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere la trasmissione, in copia e in forma anonimizzata, delle due sentenze in questione, essendo citate nel REP. 94 (e quindi verosimilmente anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza) e potendo dunque essere utili ai suoi collaboratori per le loro incombenze;

che in siffatte circostanze le sentenze datate __________ e __________ emanate dalla Corte delle assise criminali vengono trasmesse, in copia e in forma anonimizzata (e ciò evidentemente a tutela degli interessi delle parti coinvolte nei procedimenti penali nel frattempo archiviati), all’istante unitamente alla presente decisione;

che vista la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés, Art. 62 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013.