Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2012.114

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 aprile 2012/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/22.03.2012 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa (passato in giudicato) emanato a suo carico;

premesso che la richiesta datata 15.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 16.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21/22.03.2012, preavvisando favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che in data 30.06.2004 IS 1 è stato interrogato in sede di polizia, poiché nel suo portamonete (che gli era stato sottratto il giorno precedente) è stato rinvenuto un sacchetto minigrip e un sacchetto di cellophane con tracce di cocaina (AI 1 – inc. MP __________);

che a seguito di ciò è stato aperto un procedimento penale a suo carico sfociato nel decreto di accusa 4.08.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa, e meglio come ivi descritto (DA __________);

che il citato decreto è passato in giudicato il 13.09.2004;

che con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa;

che a suffragio della sua domanda precisa in particolare di aver trovato un posto di lavoro stagionale a __________ e che necessiterebbe copia del suddetto decreto, essendogli stato richiesto dall’Ufficio degli stranieri;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella sua istanza e la finalità della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) emanato a suo carico, poiché il procedimento penale (nel frattempo archiviato) l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli deve presentare il decreto d’accusa in questione all’Ufficio degli stranieri;

che di conseguenza il decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;

che essendo stato il qui istante già parte al procedimento penale nel frattempo archiviato, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modérés, Art. 62 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013.