Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2012.6

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di sorveglianza postale e telefonica. improponibilità del reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 gennaio 2012/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 9/10.1.2012 presentato dal

RE 1

contro

la decisione 29.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin in materia di sorveglianza postale e telefonica (inc. __________);

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto

a. Nel quadro di procedimenti penali per truffe a danno di persone anziane (“__________”), condotti dal Ministero pubblico (inc. __________), il procuratore pubblico Chiara Borelli ha chiesto l’approvazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi, di ordini di sorveglianza di celle telefoniche emanati il 28.12.2011.

b. Con decisione del 29.12.2011 (__________) il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha approvato la sorveglianza richiesta.

c. Contro detta decisione insorge il procuratore pubblico mediante reclamo a questa Corte. Contestualmente egli annuncia di aver presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale sul medesimo oggetto.

d. In considerazione dell’esito del gravame, si è rinunciato ad ordinare uno scambio di allegati.

in diritto

1.

1.1.

In ordine, si pone preliminarmente il quesito della competenza di questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ai sensi del CPP, ad esaminare un reclamo in materia di misure di sorveglianza segrete.

1.2

È pacifico che il Codice preveda la possibilità di impugnare con reclamo le decisioni dei giudici dei provvedimenti coercitivi unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 20 cpv. 1 lit. c e 393 cpv. 1 lit. c CPP). È data una competenza enumerativa e non generale.

1.3

In materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Codice prevede l’approvazione della misura di sorveglianza segreta da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 272 e 273 CPP).

Una possibilità di reclamo è prevista unicamente all’art. 279 cpv. 3 CPP. Il gravame è possibile contro la decisione di approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi: possono impugnare la decisione unicamente le persone il cui collegamento di telecomunicazione o indirizzo postale è stato sorvegliato o le persone che hanno utilizzato tale collegamento o tale indirizzo.

Il reclamo interviene a posteriori, dopo la comunicazione prevista dall’art. 279 cpv. 1 CPP: il termine di reclamo decorre infatti dalla ricezione di detta comunicazione.

L’art. 274 CPP, consacrato alla procedura di approvazione della sorveglianza, non prevede la possibilità di reclamo da parte del procuratore pubblico in caso di non approvazione da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi.

1.4

Anche il Tribunale federale, con giudizio del 3.11.2011 (1B_376/2011), ha confermato l’improponibilità del reclamo del procuratore pubblico avverso la non approvazione della sorveglianza telefonica o postale.

A questa chiara conclusione imposta dal Codice, nulla cambia il successivo giudizio del Tribunale federale del 17.11.2011 (1B_516/2011).

Il chiaro testo degli art. 248 cpv. 3 e 380 CPP esclude la possibilità di reclamo a questa Corte contro le decisioni in tema di sigilli, così come il tenore degli art. 274 e 279 CPP negano il reclamo contro la mancata approvazione della sorveglianza. Il tutto come risulta anche dalla costruzione e dalla logica interna del Codice.

1.5

Anche la dottrina conferma l’improponibilità del reclamo da parte del procuratore pubblico contro la mancata approvazione della sorveglianza (N. SCHMID, StPO – Praxiskommentar, art. 274 CPP n. 8; BSK StPO – M. JEAN-RICHARD, art. 274 CPP n. 10; ZK StPO – T. HANSJAKOB, art. 274 CPP n. 23).

2.

Per questi motivi, il reclamo è inammissibile, ciò che esclude l’esame del merito.

Considerate le circostanze particolari, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le disposizioni menzionate ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 20, Art. 248, Art. 272, Art. 273, Art. 274, Art. 279, Art. 380 et Art. 393 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 81 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.