Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2013.137

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 maggio 2013/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.04.2013 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 19.04.2013 è giunta al Ministero pubblico il 22.04.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 24/25.04.2013, comunicando parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico a che le parti possano visionare gli atti del procedimento penale in questione;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito della denuncia/querela sporta da __________ (mediante l’apposito formulario) il 20/23.03.2012 nei confronti di IS 1 in relazione ai presunti fatti avvenuti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di danneggiamento (art. 144 CP) e minaccia (art. 180 CP) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.04.2013 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP: il medesimo è dunque passato in giudicato;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale;

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nel procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base dalla sua richiesta come esatto dalla costante giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 26.03.2013 (AI 5) allestito nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________, nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte, ciò che emerge chiaramente dalla lettura degli atti istruttori;

che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 144 et Art. 180 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310 et Art. 322 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.