Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

60.2015.276

Istanza di ispezione degli atti. autorità (aiuto alle vittime) quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 agosto 2015/asp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29/31.07.2015 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale, nel frattempo archiviato, in relazione ad una domanda di prestazioni ai sensi della LAV;

premesso che la richiesta datata 29.07.2015 è giunta al Ministero pubblico il 30.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.07.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A seguito della segnalazione __________ da parte di PI 2 in relazione ai fatti accaduti la stessa notte, a __________, apparentemente ai suoi danni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, per insufficienza di prove, dapprima nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.02.2007 a favore di __________ e di __________ per le ipotesi di reato di violenza carnale e favoreggiamento (NLP __________) rispettivamente nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.02.2007 a favore di __________ per l’ipotesi di reato di violenza carnale (NLP __________).

A seguito dello scritto 8/9.03.2007 della madre della presunta vittima inviato al Ministero pubblico – da intendersi quale richiesta di motivazione delle citate decisioni – in data 30.03.2007 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha motivato i summenzionati decreti in un unico decreto (motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007, NLP __________ – NLP __________).

In data 14.05.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali ha stralciato dai ruoli l’istanza di promozione dell’accusa ai sensi del previgente art. 186 CPP TI 5/6.04.2007 presentata da PI 2 avverso il predetto decreto motivato, non avendo corretto, in lingua italiana, il suo gravame entro il termine assegnatole (inc. CRP __________).

Il decreto motivato 30.03.2007 (NLP __________ – NLP __________) è dunque passato in giudicato.

2.Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la sezione aiuto alle vittime della IS 1 (di seguito IS 1) domanda l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori del summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato, allegando parimenti la relativa procura rilasciata da PI 2. A sostegno della sua richiesta precisa che PI 2 ha presentato un’istanza per ottenere delle prestazioni in base alla LAV, sostenendo di essere stata vittima di una violenza carnale nell’anno __________ a __________.

3.

Questa Corte ha rinunciato ad interpellare le altre parti del procedimento penale, nel frattempo archiviato, essendo PI 2 stata parte (in qualità di presunta vittima) al medesimo.

4.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

5.1.

La IS 1 del Canton __________ si occupa delle mansioni che le sono state attribuite tramite la legge e le risoluzioni concrete del potere legislativo ed esecutivo. Ha in particolare il compito di occuparsi di problemi in ambito sociale, tra cui anche l’aiuto alle vittime. La sezione aiuto alle vittime (__________) è competente per l’esecuzione della LAV e decide, tra l’altro, le richieste in ambito d’indennizzo e di riparazione morale presentate dalla vittima oppure dal suo rappresentante legale (cfr. __________).

5.2

Nella fattispecie in esame – visti in particolare le mansioni attribuite alla IS 1, il contenuto e l’esito del procedimento penale, nel frattempo archiviato, in cui PI 2 era vittima e si era costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI, e ritenuto inoltre che quest’ultima ha presentato un’istanza di prestazioni ai sensi della LAV alla IS 1 – appare dato un interesse giuridico di PI 2 rispettivamente dell’autorità istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sui diritti personali delle altre persone coinvolte, ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori degli incarti in questione.

In effetti, i documenti ivi presenti [in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.02.2007 e la motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007 (NLP __________ – __________)] sono indubbiamente utili alla IS 1 per decidere sull’istanza presentata da PI 2 riguardo ai fatti accaduti, a __________, il __________.

Di conseguenza, gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ e gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ vengono trasmessi, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che PI 2 si è costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI al procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, e stante inoltre la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera