Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

72.2005.121

Rapina ai danni di una persona usando violenza contro la stessa, furto

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

31 agosto 2006/ep

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Ornella Sacchi, segretaria di camera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1. AC 1

e domiciliato a

2. AC 2

e domiciliato a

3. AC 3

e domiciliato a

4. AC 4

e domiciliato a

tutti detenuti dal 2.10 al 13.10.2004;

prevenuti colpevoli di:

1. AC 1, AC 2, AC 3AC 4 ed il minorenne __________ in correità

rapina,

per avere commesso un furto usando violenza contro la vittima,

e meglio per avere:

dopo essere partiti da Varese l’1.10.2004, a bordo dell’automobile marca “Opel Corsa” targata (I) __________, di proprietà della madre di AC 4 e condotta da quest’ultimo, con l’intenzione di recarsi in Svizzera per divertirsi e per rubare del denaro qualora se ne fosse presentata l’occasione;

dopo essere entrati in territorio elvetico dal valico di Stabio/Gaggiolo, fermandosi dapprima presso il bar __________ a __________, decidevano di

recarsi a Lugano “a farsi i soldi”;

raggiunto Bissone, il 2.10.2004 verso le ore 01:40, individuando la possibile vittima nella persona di PC 1 che, a bordo della propria automobile marca “Alfa Romeo” targata __________, veniva avvicinato dal quintetto che pretestuosamente gli chiedeva informazioni sulla via da seguire per raggiungere Lugano con l’automobile;

PC 1 si dirigeva con il proprio autoveicolo, seguito da quello di AC 4, fino al distributore di benzina Piccadilly di Bissone arrestando il veicolo e scendendo dallo stesso onde fornire indicazioni più precise;

dal veicolo “Opel Corsa” scendeva dapprima AC 2 seguito dal fratello AC 1, quest’ultimo, dopo un cenno con la testa del fratello, stendeva a terra la vittima PC 1, stringendolo al collo con un braccio, e tenendolo girato dalla parte opposta rispetto al loro veicolo onde impedirgli di leggere la targa, procurandogli così le contusioni menzionate nel certificato medico del 2.10.04 rilasciato dall’Ospedale regionale di Lugano;

immediatamente AC 2 si chinava di fronte alla vittima minacciandola di tirargli un pugno al volto qualora non gli avesse consegnato il portamonete;

una volta raggiunto lo scopo, ed ottenuto il portamonete di __________, AC 2 gettava, su indicazione del minorenne __________ le chiavi dell’Alfa Romeo lontano dalla vittima, mentre AC 3 rovistava all’interno dell’auto di PC 1 senza nulla trovare se non del tabacco e delle cartine da sigarette che sottraeva;

AC 4 scendeva quindi dal proprio veicolo chiamando gli altri a voler risalire e lasciare il luogo per ritornare verso Stabio;

durante il tragitto i fratelli __________ gettavano dal finestrino, dopo avere tolto il denaro ivi contenuto (fr. 70/80.- secondo la vittima);

2. AC 1, singolarmente

furto,

per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, presso il bar __________ di __________ il 2.10.2004, un cellulare marca “Nokia 6230” del valore a nuovo di fr. 774.-, di proprietà di PC 2 e quel giorno in uso alla barista __________ (refurtiva recuperata e restituita alla parte civile);

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti artt. 140 cifra 1 e 139 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 120/2005 del 16 settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ Il DUF 1 difensore d'ufficio (GP) di AC 1, assente.

§ Il DUF 2 difensore d'ufficio (GP) di AC 2, assente.

§ La DUF 5 difensore d'ufficio di AC 3, assente.

§ L'accusato AC 4 assistito dal difensore d'ufficio avv. DIUF

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.10.

Il Presidente, constatato che gli accusati AC 1, AC 2AC 3, regolarmente citati tramite i loro difensori, non hanno fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione

decide

di procedere nei loro confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede che:

è AC 1 venga condannato alla pena di 12 mesi di detenzione da espiare ed all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni;

è AC 2 venga condannato alla pena di 9 mesi di detenzione da espiare ed all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni;

è AC 3 venga condannato alla pena di 7 mesi di detenzione da espiare ed all'espulsione dal territorio svizzero per 3 anni;

è AC 4 venga condannato alla pena di 5 mesi di detenzione, con il beneficio della sospensione condizionale per anni 2 ed all'espulsione dal territorio svizzero, anch'essa sospesa.

§ Il Difensore di AC 4, la quale sottolinea che il suo cliente non ha mai voluto sottovalutare quanto accaduto. Questo episodio lo ha fatto maturare. Conclude chiedendo la qualificazione di complicità in rapina anziché correità, l'attenuante della giovane età e quella del sincero pentimento, un'ulteriore riduzione della pena con il beneficio della sospensione condizionale.

§ Il Difensore di AC 3, la quale precisa che il suo cliente non si è presentato poiché non è stato autorizzato dal suo datore di lavoro.

AC 3 ha collaborato. Il suo ruolo in questa vicenda può essere paragonato a quello di AC 4. Dopo aver esposto la situazione personale di AC 3, chiede una riduzione della pena con concessione della sospensione condizionale della stessa e non si oppone all'espulsione.

§ Il Difensore di AC 2, il quale rileva che il suo cliente era in stato confusionale dovuto, oltre che dall'assunzione di alcool, dall'effetto "branco". Lui ha eseguito gli ordini del fratello più grande. Chiede una massiccia riduzione della pena con il beneficio della sospensione condizionale, le attenuanti della scemata responsabilità, della giovane età e del sincero pentimento.

§ Il Difensore di AC 1, il quale, dopo aver illustrato la situazione personale del suo assistito, chiede, per il reato di furto, la derubrica al reato di appropriazione indebita, una massiccia riduzione della pena con il beneficio della sospensione condizionale e non si oppone alla pena accessoria dell'espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 2, AC 3, AC 4 ed il minorenne __________, commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso?

1.2. furto

per avere, il 2 ottobre 2004, a Stabio, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene un cellulare di proprietà di PC 2?

E meglio come descritto nell’atto di accusa?

1.2.1. trattasi invece di appropriazione semplice?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà;

2.2. d’espulsione?

B. AC 2

1. E’ autore colpevole di:

1.1. rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 1, AC 3 AC 4 ed il minorenne __________ commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso?

E meglio come descritto nell’atto di accusa?

1.1.1. trattasi invece di complicità?

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Sussistono attenuanti specifiche giusta l'art. 64 CP?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

4.1. privativa della libertà;

4.2. d’espulsione?

C. AC 3

1. E’ autore colpevole di:

1.1. rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 1 AC 2 AC 4 ed il minorenne __________ commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso?

E meglio come descritto nell’atto di accusa?

1.1.1. trattasi invece di complicità?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà;

2.2. d’espulsione?

3. Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

D. AC 4

1. E’ autore colpevole di:

1.1. rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 1, AC 2 AC 3 ed il minorenne __________ commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso?

E meglio come descritto nell’atto di accusa?

1.1.1. trattasi invece di complicità?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà;

2.2. d’espulsione?

3. Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A. per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.1 e 2.2;

B. per AC 2 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 2, 3 e 4.2;

C. per AC 3 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2.2 e 1.1.1;

D. per AC 4 affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al quesito no. 1.1.1;

visti gli art. 11, 18, 25, 36, 41, 48, 50, 55, 63, 64, 65, 68, 69, 139 cifra 1 e 140 cifra 1 CP;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 2, AC 3, AC 4 ed il minorenne __________ commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso;

1.2

furto

per avere, il 2 ottobre 2004, a Stabio, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene un cellulare di proprietà di PC 2;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 2 è autore colpevole di:

2.1

rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 1, AC 3 AC 4 ed il minorenne __________ commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

3.

AC 3 è autore colpevole di:

3.1

rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 1, AC 2 AC 4 ed il minorenne __________ commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

4.

AC4 è autore colpevole di:

4.1

rapina

per avere, il 2 ottobre 2004, a Bissone, agendo in correità con AC 1, AC 2, AC 3 ed il minorenne C. A, commesso un furto ai danni di PC 1 usando violenza contro lo stesso;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

5.

Di conseguenza:

5.1

AC 1 è condannato in contumacia:

5.1.1

alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

5.1.2

all'espulsione dalla Svizzera per un tempo di 3 anni;

5.1.3

l’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

5.2

AC 2 è condannato in contumacia:

5.2.1

alla pena di 8 (otto) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

5.2.2

all'espulsione dalla Svizzera per un tempo di 3 anni;

5.2.3

l’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

5.3

AC 3 vista la giovane età, è condannato in contumacia:

5.3.1

alla pena di 7 (sette) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

5.3.2

all'espulsione dalla Svizzera per un tempo di 3 anni;

5.3.3

l’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni.

5.4

AC 4, vista la giovane età, è condannato:

5.4.1

alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

5.4.2

l’esecuzione della pena detentiva è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni.

6.

La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido e suddivise in ragione di ¼ ciascuno.

7.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 400.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 220.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 870.--

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese diverse fr. 220.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 382.50

===========

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 162.50

===========

Distinta spese a carico di AC 3

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 162.50

===========

Distinta spese a carico di AC 4

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 50.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 12.50

fr. 162.50

===========

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 64 — lu dans la version du 1 juillet 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.