Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

72.2006.118

Giovane adulto che sotto l'influsso dell'alcool ha picchiato quattro persone, di cui due donne e in una circostanza usando un oggetto pericoloso. Revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna.

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

12 ottobre 2006/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e residente a

detenuto dal 22 giugno 2006;

prevenuto colpevole di:

1. ripetute lesioni semplici, parzialmente qualificate

per avere,

ripetutamente cagionato intenzionalmente

un danno al corpo e alla salute di una persona e meglio:

1.1a Sementina, il 23.02.2006, sul piazzale del bar __________,

dopo aver inveito nei confronti di PC 1,

afferrato PC 2 nel frattempo sopraggiunta,

per il manico della scopa che teneva in mano, trascinandola e colpendola violentemente al viso tanto da farla cadere a terra, rivolgendosi poi a PC 1 e colpirlo al viso, con la conseguenza che PC 2 riportò una frattura del bordo orbitale inferiore, un ematoma teso della palpebra superiore sinistra e la rottura di un dente con susseguente riduzione della sensibilità cutanea nella regione zigomatica sinistra così come attestato dal certificato medico del 23.06.2006 dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli e dal parere medico legale del 14.07.2006 del Dr. __________, mentre che PARIS PC 1 riportò una ferita lacero contusa della cute e delle fratture pluriframmentarie dell’osso nasale così come dal certificato medico del 23.06.2006 dello stesso ospedale;

1.2 a Bellinzona-Carasso, il 23.04.2006, presso l’abitazione di PL 1, sua convivente, dopo averla aggredita verbalmente, colpito quest’ultima con un pugno all’occhio destro che la fece cadere, per poi afferrarla per un braccio e portarla in bagno ancora piangente dove le mise la testa sotto il gettito dell’acqua della doccia aperta, cagionandole un ematoma a livello dello zigomo destro e del naso nonché un piccolo ematoma a livello della scapola sinistra così come attestato dal certificato medico del 23.04.2006 dell’Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli;

1.3 a Riazzino, il 07.05.2006, all’esterno della discoteca __________, a seguito di un alterco verbale conPC 3, colpito quest’ultimo con un oggetto pericoloso e meglio, dopo aver frantumato un bicchiere di birra contro un muro, per averglielo lanciato addosso colpendolo al viso, cagionandogli una ferita lacero contusa sulla parte sinistra della fronte con susseguente posa di tre punti di sutura così come attestato dal certificato medico del 07.05.2006 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di Locarno;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 123 cfr. 1 CPS, 123 cfr. 2 cpv. 1 CPS e 123 cfr. 2 cpv. 4 CPS;

2. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Bellinzona, nel periodo luglio 2005 / dicembre 2005:

2.1 ripetutamente venduto alla minorenne __________ (__________)

un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 12 grammi

a fr. 100.- il grammo;

2.2 offerto 1 grammo di cocaina a PC 3;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cfr. 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 115/2006 del 26 settembre 2006, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il SP 1.

§ L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1

§ L'avv. RC 1 in rappresentanza delle PC 1 e 2.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 10:00 alle ore 12:40.

È pervenuta alla Corte:

- istanza di risarcimento danni e torto morale 11.10.2006 dell'avv. __________ in rappresentanza delle PC 2 (fr. 9'550.- + fr. 8'000.-) e PC1 (fr. 1'654.80 + fr. 3'000.-; cfr. doc. TPC 6).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, ripercorsi brevemente i fatti e confermato integralmente l'atto di accusa in fatto e in diritto, conclude chiedendo che l'accusato sia condannato ad una pena di 8 mesi di detenzione da espiare (pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DA 26.4.2006). Chiede, inoltre, la revoca della sospensione condizionale concessa all'esecuzione delle pene di cui alle precedenti condanne 14.7.2004 e 29.11.2004.

§ L'avv. rappresentante delle PC, il quale, relativamente

al punto 1.1 dell'atto di accusa, si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpevolezza dell'accusato e conclude chiedendo la condanna dell'imputato al versamento di

fr. 17'550.- a PC2 e di fr. 4'654.80 a PC1 a titolo di risarcimento danni e torto morale.

§ Il Difensore, il quale contesta il reato di infrazione alla LStup. Sostiene, d'altro canto, che il suo assistito è dipendente dall'alcool e postula, pertanto, l'applicazione dell'art. 10 CP, subordinatamente dell'art. 11 CP dovendosi in ogni caso ritenere, in concreto, una grave scemata responsabilità. Concludendo chiede, in via principale, il ricovero del suo assistito presso un asilo per alcolizzati in virtù dell'art. 44 CP. In via subordinata, chiede la condanna ad una pena massima di 2 mesi di detenzione. Non si oppone alla revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della precedente pena di 12 mesi di detenzione. Quo alle pretese delle parti civili, ne chiede il rinvio al foro civile salvo per quanto attiene alla rifusione delle spese legali.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. E’ autore colpevole di:

1.1. ripetute lesioni semplici

1.1.1. in danno di PC 2 il 23.2.2006 a Sementina;

1.1.2. in danno di PC 1 il 23.2.2006 a Sementina;

1.1.3. in danno di PL 1 il 23.4.2006 a Bellinzona-Carasso;

1.1.4. in danno di PC 3 il 7.5.2006 a Riazzino;

1.1.4.1. trattasi di reato qualificato siccome commesso con un oggetto pericoloso;

1.2. infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo luglio 2005/dicembre 2005 a Bellinzona,

1.2.1. ripetutamente venduto alla minorenne __________ almeno 12 grammi di cocaina;

1.2.2. offerto 1 grammo di cocaina a PC 3;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

2. Ha egli agito in stato di totale irresponsabilità?

3. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

5. Deve essere ordinata una misura e se sì quale?

6. Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena:

6.1. di 12 mesi di detenzione inflittagli il 14.7.2004 dalle Assise correzionali di Bellinzona;

6.2. di 3 giorni di detenzione inflittagli il 29.11.2006 dal MP di Lugano?

7.Deve essere condannato al pagamento di un'indennità alle parti civili?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.2.1, 2,

4 e 5;

visti gli art. 10, 11, 18, 36, 41, 44, 60, 63, 66, 66ter, 68, 69, 123 n. 1 e n. 2 cpv. 1 e 4 CP;

19 n. 1 LStup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetute lesioni semplici, in parte qualificate

1.1.1

in danno di PC2 e PC1 il 23.2.2006 a Sementina;

1.1.2

in danno di PL 1 il 23.4.2006 a Bellinzona-Carasso;

1.1.3

in danno di PC 3 il 7.5.2006 a Riazzino avendo fatto uso di un oggetto pericoloso;

1.2

infrazione alla LStup

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo luglio 2005/dicembre 2005, a Bellinzona,

offerto un quantitativo imprecisato di cocaina a PC 3;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

2.

AC 1 è prosciolto dall'imputazione di vendita di almeno 12 grammi di cocaina alla minorenne ______.

3.

Di conseguenza AC 1 avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, è condannato:

3.1

alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione, a valere parzialmente quale pena addizionale a quella di 20 giorni di detenzione inflittagli con DA 26.4.2006 del MP di Lugano, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali.

4.

Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 12 mesi di detenzione inflitta al condannato in data

14.7.2004 dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona e della pena di 3 giorni di detenzione inflittagli il 29.11.2004 dal MP di Lugano.

5.

AC 1 è inoltre condannato a pagare le seguenti indennità:

5.1

fr. 3'038.- a PC 2 per il titolo di torto morale (fr. 2'500.-) e per la rifusione delle spese legali (fr. 538.-);

5.2

fr. 1'538.- a PC 1 per il titolo di torto morale (fr. 1'000.-) e rifusione delle spese legali (fr. 538.-).

§ Per il resto le parti civili sono rinviate al foro civile.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

1, 2 rappr. da: RC 1

3.

PC 3

4.

PL 1

5.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Teste fr. 66.80

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 416.80

===========

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 4, Art. 10, Art. 11 et Art. 44 — lu dans la version du 1 juillet 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.