Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

72.2019.21

Guida in stato di inattitudine: per avere guidato l’autovettura in stato di ubriachezza, così come emerso dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,47 mg/l)

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

6 novembre 2019/ns

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte delle assise correzionali

composta da:

giudice Manuela Frequin Taminelli, Presidente

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero Pubblico

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DF 1

imputato, a norma del decreto d'accusa 10/2019 del 10 gennaio 2019 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura VW targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,47 mg/l) malgrado fosse già stato condannato nel 2015 (alcolemia: min. 2.05 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti: ad __________ il 14 giugno 2018;

reato previsto: dall'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr.;

Presenti: - l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:05.

Sentito: - l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

La difesa riconosce i fatti così come imputati. Chiede che la pena proposta dall’accusa sia sensibilmente ridotta, considerata la peculiare situazione familiare e lavorativa dell’imputato, e che si prescinda dalla revoca delle precedenti sospensioni condizionali.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 34, 42, 44, 46, 47, 106 CP;

91 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine

per avere, il 14.06.2018, ad __________, guidato l'autovettura VW targata TI __________ in stato di ubriachezza, così come risulta dall’esame dell’alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0,47 mg/l);

e meglio come descritto nel decreto d’accusa e precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza, IM 1 è condannato:

- alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-, corrispondenti a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 40.- (quaranta) cadauna;

- alla multa di fr. 500.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni (art. 106, cpv. 2, CP).

3.

L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

4.

Non si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a 70.- fr. l’una, stabilita con DAC del 26.01.2015, né della pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere a 30.- fr. l’una, stabilita con DAC 23.01.2018, ma i relativi periodi di prova sono prolungati di 1 anno.

5.

La tassa di giustizia di fr. 500.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

In caso di richiesta di motivazione scritta avanzata dall’imputato (art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di fr. 1'000.-.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente Il cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 500.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 71.45

fr. 1'271.45

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Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 106 — lu dans la version du 1 novembre 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 82 et Art. 356 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 91 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.