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91.2014.178

Ripetuta infrazione alle norme della circolazione; multa alla società

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.10.2014, PRPEN

Titolo:

Ripetuta infrazione alle norme della circolazione; multa alla società

PARCHEGGIO SEGNALE O DEMARCAZIONE

art. 90 cpv. 1 LCSTR art. 6 LMD

Incarto n.

91.2014.178, 91.2014.179

91.2014.190

26154/990

27478/910

30176/990

Bellinzona ottobre 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visti i decreti d’accusa n. 26154/990 del 18 luglio 2014, n. 27478/910 del 25 luglio 2014 e n. 30176/990del 22 agosto 2014;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata colpevole di

ripetuta infrazione alle norme della circolazione, per i seguenti fatti:

-per avere, il 10 marzo 2014 a __________, posteggiato il veicolo TI __________ su una linea vietante la fermata;

-per avere, il 17 marzo 2014 a __________, posteggiato il veicolo TI __________ omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza in modo ben visibile;

-per avere, il 29 aprile 2014 a __________, alla guida del veicolo TI __________ circolato su una corsia riservata ai bus;

e propone la condanna alle multe di fr. 120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-; fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.- e fr. 60.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

rilevato che l’amministratore unico dell’imputata chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 34 cpv. 1, 48 cpv. 7, 74 cpv. 4, 79 cpv. 6 OSStr; 6 LMD; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1, in qualità di detentrice dei veicoli targati TI __________, TI__________ e TI __________, è riconosciuta colpevole di ripetuta infrazione alle norme della circolazione per i seguenti motivi:

1.1. il 10 marzo 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato posteggiato su una linea vietante la fermata;

1.2. il 17 marzo 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato posteggiato omettendo di porre il tagliando dietro il parabrezza in modo ben visibile;

1.3. il 29 aprile 2014 a __________ il veicolo TI __________ è stato condotto su una corsia riservata ai bus.

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla multa di fr. 220.- (duecentoventi);

2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.- (settecentodieci) con motivazione scritta e di fr. 410.- (quattrocentodieci) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 220.- multa

fr. 270.- tassa di giustizia

fr. 140.- spese giudiziarie

fr. 630.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 19 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 3, Art. 27, Art. 37 et Art. 90 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.