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91.2014.30

Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio

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Numero d'incarto: 91.2014.30

Data decisione, Autorità: 12.06.2014, PRPEN

Titolo:

Posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio

PARCHEGGIO

art. 27 cpv. 1 LCSTR art. 90 cpv. 1 LCSTR art. 30 cpv. 1 OSSTR

Incarto n.

91.2014.30

Bellinzona giugno 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

visto il decreto d’accusa n. 1271/906 del 17 gennaio 2014;

preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione

avere, il 4 agosto 2013 a __________, posteggiato il veicolo GR __________, in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio;

e propone la condanna alla multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 30.- e alle spese di fr. 10.-;

rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;

richiamati gli art. 90 cpv. 1 LCStr in relazione con gli art. 3, 27 cpv. 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 1271/906 del 17 gennaio 2014.

2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 240.- sono a carico dello Stato.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 180.- tassa di giustizia

fr. 60.- spese giudiziarie

fr. 240.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 3, Art. 27 et Art. 90 — lu dans la version du 11 juin 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur la signalisation routière, Art. 30 — lu dans la version du 1 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 15 janvier 2017, 9 juin 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2023, 8 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 mars 2025, 1 juillet 2025 et 1 juillet 2026.