Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

19941216_i_ti_o_00

16. Dezember 1994 Tessin Italienisch

Rubrum

No. 26

No.

Se l'agente negoziatore viola in modo colpevole il suo dovere accettando una richiesta del prenditore d'assicurazione di modificare il contratto in corso e apportando lui stesso le modifiche desiderate alla polizza ma mancando di trasmettere la richiesta modifica alla compagnia d'assicurazione, queste violazioni sono in un rapporto di causalità adeguata con il mancato perfezionamento della modifica del contratto e le modifiche apportate alla polizza dall'agente possono essere opposte all'assicuratore.

(Assicurazione sulla vita)

(Lebensversicherung)

Si l'agent négociateur viole de manière fautive ses obligations en acceptant une demande du preneur d'assurance de modifier le contrat en cours et en apportant lui-même les modifications désirées sur la police tout en omettant de les communiquer à la compagnie d'assurance, il existe un rapport de causalité adéquate entre ces violations et le fait que le contrat modifié n'a pas été conclu, de sorte que les modifications apportées par l'agent peuvent être opposées à l'assureur.

(Assurance sur la vie)

Tribunale di appello del Cantone del Ticino, 16 dicembre 1994, La Ginevrina, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita, Ginevra c. S.

Fatti

C.S., marito dell'attrice, il 30 settembre 1976 ha proposto alla convenuta, rappresentata in sede di trattativa da M., la stipulazione di un contratto di assicurazione contenente un'assicurazione principale mista e alcune assicurazioni complementari, tra cui un'assicurazione temporanea al decesso con capitale decrescente. La polizza in possesso dell'assicurato (n. 725'529) è in seguito stata modificata: la posizione "assicurazione temporanea al decesso a capitale decrescente" (posizione b) è stata coperta con un'etichetta autocollante recante nome e indirizzo di M., mentre alla posizione "assicurazione temporanea al decesso a capitale costante" (posizione a) è stata inserita la somma di fr. 20'000.-- e la data del 1° gennaio 1993. Non vi è per contro stata modifica del premio pagato da C.S. C.S. è deceduto il 25 luglio 1992.

In base al suddetto contratto la convenuta ha pagato all'attrice complessivi fr. 24'722.80, di cui fr. 1'250.-- per l'assicurazione temporanea con capitale decrescente. Con petizione del 21 settembre 1992 l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 18'750.-- oltre interessi accessori, importo corrispondente alla differenza tra i fr. 20'000.-- previsti per l'assicurazione temporanea a capitale costante e i fr. 1'250.-- versati dalla convenuta in base all'assicurazione a capitale decrescente. Questo perché non appena giunta la polizza, tra le parti sarebbe intervenuta una valida modifica contrattuale in tal senso in conseguenza dell'intervento del M., per il cui agire la convenuta dovrebbe rispondere appieno. Nella risposta dell'8 gennaio 1993 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, non avendo mai approvato la modifica contrattuale in questione. Il M. avrebbe agito quale agente negoziatore, e come tale sarebbe stato privo del potere di stipulare o modificare in suo nome e per suo conto dei contratti di assicurazione. Le modifiche da lui apportate alla polizza non potrebbero perciò essere opposte alla convenuta, ritenuto anche che le stesse potrebbero essere state effettuate in un momento in cui egli non era più suo dipendente. Di ciò avrebbe del resto ben dovuto accorgersi l'assicurato stesso, essendogli nota la qualifica dell'agente e non essendoci in particolare stata dopo la pretesa modifica alcuna modifica del premio a suo carico. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la modifica della polizza di assicurazione sia stata effettuata dal M., il quale non avrebbe del resto escluso siffatta eventualità. Ciò nondimeno, la buona fede dell'assicurato in merito all'avvenuta modifica del contratto potrebbe essere ammessa solo nel caso in cui la stessa fosse avvenuta prima del pagamento del primo premio assicurativo, dato che in caso contrario la percezione della mancata modifica del premio escluderebbe la sua buona fede nell'intervenuta modifica del contratto. Nella specie non vi sarebbe prova del momento esatto dell'effettuazione della modifica, questione che doveva essere provata dalla parte attrice, così che si dovrebbe

giungere alla conclusione che C.S. avrebbe dovuto avvertire che nessuna modifica della sua polizza era in realtà intervenuta. Da ciò la reiezione della petizione. Con tempestivo gravame datato 20 settembre 1994 l'attrice ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione. Il Pretore avrebbe a torto caricato all'attrice un onere probatorio supplementare, imponendole di dimostrare la data della pattuizione della modifica contrattuale. Tale modifica avrebbe inoltre avuto un effetto poco significativo sul premio mensile, cosi che l'assicurato avrebbe comunque potuto in buona fede ritenerla operativa, ritenuto che il M. avrebbe validamente rappresentato la convenuta nella stipulazione di detta modifica o che comunque la convenuta dovrebbe rispondere per il suo agire illecito e anticontrattuale. Nelle osservazioni del 19 ottobre 1994 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.

Motivi: A questo stadio della causa risulta che C.S. e M., dopo ricezione della polizza n. 725'529, ne hanno deciso la modifica nel senso di sostituire all'assicurazione complementare temporanea a capitale decrescente quella a capitale costante di fr. 20'000.-, e che la convenuta mai è venuta a conoscenza di tale modifica, avendo il M. di sua iniziativa dato esecuzione alla prospettata modifica unicamente mediante correzione dell'esemplare della polizza in possesso dell'assicurato. Tale svolgimento dei fatti non concorre a fondare la responsabilità contrattuale della convenuta. L'art. 34 cpv. 1 LCA prevede in effetti che di fronte allo stipulante l'agente si ritiene autorizzato a fare per l'assicuratore gli atti abitualmente inerenti alle funzioni di un agente della sua categoria o quelli che l'agente suol fare col tacito consenso dell'assicuratore. Questa norma intende porre dei criteri oggettivi per valutare il potere di rappresentanza del singolo agente, così che risulta in definitiva irrilevante l'impressione soggettiva che il cliente può farsi dell'estensione delle facoltà dell'agente (Maurer, Privatversicherungsrecht, 2. edizione, Berna, 1986, pag. 191). Nel caso concreto, C.S., dopo aver letto la proposta di assicurazione, sapeva o doveva sapere che tutte le convenzioni fra il proponente e l'agente non impegnano l'assicuratore a meno che siano state stipulate per iscritto con la direzione generale. Egli doveva perciò necessariamente concludere per l'inesistenza del potere del M. di vincolare contrattualmente la convenuta. Data questa importante premessa, occorre rilevare che la buona fede dell'assicurato, quand'anche fosse data, non può supplire all'assenza del necessario consenso contrattuale, visto che tale soluzione non è prevista dalla LCA (cfr. il precitato art. 34 LCA; cfr. anche: Maurer, op. cit., pag. 190) e nemmeno dalle norme del CO sulla rappresentanza (in senso contrario: art. 38 CO). Il risultato è perciò quello di confermare la soluzione pretorile secondo cui il contratto modificato non è venuto in essere tra le parti, ma questo non in conseguenza della buona o della cattiva fede dell'assicurato - questione priva di rilevanza in questo ambito -, quanto piuttosto, più semplicemente, in conseguenza della mancanza di un valido consenso da parte della compagnia assicuratrice.

Resta da esaminare se la convenuta non possa essere resa responsabile dall'attrice ai sensi dell'art. 101 CO (cfr. sull'applicabilità di tale norma: Roelli/Keller, Kom. zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2. edizione, vol. 1, Berna, 1968, pag. 501) per un eventuale comportamento anticontrattuale del M. nello svolgimento della sua attività di agente negoziatore, e come tale di ausiliario della convenuta. La risposta deve in questo caso essere positiva. E' in primo luogo da ammettere che il M. accettando la richiesta del C.S. di modificare il contratto di assicurazione in corso abbia agito per conto della convenuta - soluzione conforme all'ordinario andamento delle cose e confermata indirettamente dai testi, che hanno deposto per la sostanziale correttezza del M. nel suo agire -, dovendosi per contro ritenere del tutto inverosimile che egli abbia provveduto alla manomissione della polizza allorché egli non aveva più rapporti contrattuali con la convenuta, cioè dopo il 1985. Ciò premesso, è evidente che la mancata trasmissione della richiesta modifica alla direzione generale, che non aveva motivo per rifiutare la stessa - ciò non è del resto mai stato affermato -, costituisce una prima mancanza dell'agente negoziatore

nell'adempimento di una funzione alla quale era contrattualmente preposto (Roelli/Keller, op. cit., pag. 513). A tale mancanza se ne è poi aggiunta una seconda, costituita dalla manomissione della polizza dell'assicurato, in modo da fargli ritenere avvenuta la prospettata modifica contrattuale. E' inoltre incontestabile che le predette, colpevoli violazioni sono in un rapporto di causalità adeguata con il mancato perfezionamento della modifica del contratto secondo i desideri dell'assicurato, e perciò, in ultima analisi, - ritenuto però il maggior premio - con il danno costituito dalla differenza tra il capitale costante di fr. 20'000.-- e quello decrescente disponibile al momento del decesso. Ci si può chiedere se il comportamento dell'assicurato non abbia in qualche modo alterato questo nesso causale, ovvero se gli possa essere imputato un comportamento tanto disattento e negligente da permettere di concludere per l'irrilevanza del comportamento colpevole del M. A mente di questa Camera ciò non è il caso. Va in effetti ritenuto che C.S. poteva legittimamente confidare nella normale evasione della sua richiesta, la quale non conteneva alcunché di insolito, né - riguardando solo un'assicurazione complementare - comportava il riesame della sua situazione. Egli poteva pertanto ricevere senza sospetto la polizza modificata dal M., dato che quello era il normale canale per la trasmissione delle polizze. Né egli era tenuto a porsi particolari problemi su eventuali differenze di premio, o sulla forma delle correzioni apportate alla sua polizza, problemi di competenza della convenuta, potendo egli confidare totalmente nella convenuta, la quale - giova ricordarlo - è compagnia di primaria importanza e reputazione, e nel di lei agente, il quale per sua parte nulla aveva da guadagnare da un comportamento tanto negligente nei confronti del proponente. Ne deve conseguire, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, per l'ammissione della buona fede del proponente, del resto presunta dalla legge (art. 3 cpv. 1 CC), non dovendosi ammettere alcuna particolare circostanza per la quale egli dovesse dar prova di un'accresciuta cautela nei propri rapporti con il partner contrattuale e/o con il di lei agente. Non essendovi elementi per poter giustificare il comportamento del M., la convenuta

va tenuta responsabile per il danno da lui arrecato all'attrice, riservato evidentemente il regresso della convenuta nei confronti del M. medesimo. Punto di partenza per la determinazione del danno è, come rettamente addotto dall'attrice, la differenza tra il capitale costante di fr. 20'000.-- e quello residuo al momento del decesso di fr. 1'250.--. L'attrice chiede che al totale di fr. 18'750.-- venga aggiunto un bonus contrattuale che essa però non quantifica e del quale non fornisce la basi di calcolo, così da non consentirne l'aggiudicazione. Per il resto l'attrice ammette che le differenti condizioni contrattuali avrebbero comportato un aggravio del premio di fr. 132.-- all'anno. Ritenuto che l'assicurato è stato tenuto al pagamento dei premi dal 1° gennaio 1977 al 16 settembre 1978, dal suo credito vanno dedotti a tal titolo fr. 225.--. Ne deve conseguire la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 18'525 Gli interessi al 5% su tale importo possono decorrere dal 25 luglio 1992, data del decesso dell'assicurato.

No. 26

I. Inhaltsverzeichnis

XV (Agent)

II. Gesetzesregister

VVG 34 OR 38, 101 ZGB 3

III. Sachregister

Agente autorizzazione di rappresentare dell' - mediatore responsabilità dell'assicuratore per le azioni dell'-

Buona fede quanto a un comportamento conforme al dovere dell'agente

Agent Haftung des Versicherers für die Handlungen des - Vertretungsbefugnis des Vermittlungsagenten

Treu und Glauben im Hinblick auf ein pflichtgemässes Verhalten des Agenten

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 38 et Art. 101 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 3 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 34 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.