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Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri

143.250 · Legislazione Ticino

Du 4 oct. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ti/rl/143-250/it/regolamento-della-commissione-cantonale-per-l-integrazione-degli-stranieri

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Tessin
  3. Législation Tessin
Source

143.250

Regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri

Regolamento

della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri

(del 4 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI),[1]1

decreta:

Footnotes

  1. [1] Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166.

Art. 1 Composizione della Commissione

2La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.

Footnotes

  1. [2] Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

Art. 2 Competenze

3La Commissione, segnatamente:

–sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;

–valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;

–formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l’incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;

–esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;

–appoggia il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;

–preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;

–presenzia alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo.

Footnotes

  1. [3] Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

Art. 3 Deliberazioni

La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Art. 4 Consulenti esterni

La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

Art. 5 Collisione di interesse

Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta.

Art. 6 Presenze

Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.

Art. 7 Segretariato

4Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:

–prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;

–redige il verbale e il rapporto annuale;

–cura la presentazione formale dei progetti cantonali;

–predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;

–verifica l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

Footnotes

  1. [4] Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

Art. 8 Rapporto

La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.

Art. 9 Norme complementari

Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Art. 10 Norma abrogativa

È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Pubblicato nel BU 2011, 507.