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Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

510.100 · Legislazione Ticino

Du 17 déc. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-ti/rl/510-100/it/legge-di-applicazione-della-legislazione-federale-sull-esercito-e-sull-amministrazione-militare-lalm

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
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  3. Législation Tessin
Source

510.100

Legge di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (LALM)

Legge

di applicazione della legislazione federale sull’esercito e sull’amministrazione militare

(LALM)

(del 17 dicembre 2020)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

–vista la legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3 febbraio 1995;

–visto il messaggio 8 luglio 2020 n. 7848 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.

Art. 2 Organizzazione

Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare.

Art. 3 Autorità militari

Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.

Art. 4 Norme di applicazione

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per:

  • a) l’amministrazione degli impianti di tiro;

  • b) la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni;

  • c) i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi;

  • d) i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.

Art. 5 Rimedi di diritto

Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso:

  • a) al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare;

  • b) negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 6 Abrogazione

Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.

Art. 7 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1

Pubblicata nel BU 2021, 117.

Footnotes

  1. [1] Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.