Ai fini del presente accordo si intende per:
- «cittadino della Mongolia», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza mongola in conformità con la legislazione nazionale della Mongolia;
- «cittadino della Svizzera», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza svizzera in conformità con la legislazione nazionale della Svizzera»;
- «persona in posizione irregolare», chiunque, conformemente alle procedure rilevanti stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata o soggiorno nel territorio della Svizzera o della Mongolia;
- «Parte contraente richiedente», la Parte contraente che presenta domanda di riammissione o di notifica del trasferimento di una persona conformemente al presente Accordo;
- «Parte contraente richiesta», la Parte contraente cui è indirizzata una domanda di riammissione o di notifica del trasferimento di una persona conformemente al presente Accordo;
- «autorità competente», qualsiasi autorità nazionale della Mongolia o della Svizzera incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente al suo articolo 10;
- «riammissione», il trasferimento da parte della Parte contraente richiedente, e l’ammissione da parte della Parte contraente richiesta, di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio della Parte contraente richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.