I rifugiati residenti regolarmente sul territorio di una delle Parti Contraenti saranno dispensati, secondo il presente Accordo sotto condizione di reciprocità, dalle formalità dei visti per entrare sul territorio delle altre Parti Contraenti e uscirne da tutte le frontiere, in quanto:
- siano titolari di un titolo di viaggio valido, rilasciato dalle autorità della Parte Contraente di loro residenza regolare, conformemente alle disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19511 sullo Statuto dei Rifugiati o dell’Accordo del 15 ottobre 19462 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati;
- il loro soggiorno sia inferiore o uguale a tre mesi.
Il visto può essere richiesto per qualsiasi soggiorno di durata superiore a tre mesi o per qualsiasi entrata nel territorio di un’altra Parte per esercitarvi una attività lucrativa.