Ai fini del presente Accordo:
- per «Convenzione» s’intende la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione;
- per «OPAC» s’intende l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche creata in virtù del paragrafo 1 dell’Articolo VIII della Convenzione;
- per «Direttore generale» s’intende il Direttore generale di cui al paragrafo 41 dell’Articolo VIII della Convezione o, in sua assenza, il Direttore generale ad interim;
- per «funzionari dell’OPAC» s’intendono il Direttore generale e tutti i membri del Segretariato dell’OPAC;
- per «Stato parte» s’intende la Svizzera, in quanto Stato parte al presente Accordo;
- per «Stati parte» s’intendono gli Stati parte alla Convenzione;
- per «delegati degli Stati parte» s’intendono i capi delle delegazioni degli Stati parte accreditati alla Conferenza degli Stati parte e/o al Consiglio esecutivo, oppure i delegati alle altre riunioni dell’OPAC;
- per «esperti» s’intendono le persone che effettuano a titolo individuale missioni autorizzate dall’OPAC, partecipano ai lavori di uno dei suoi organi oppure forniscono pareri all’OPAC su richiesta;
- per «esperti qualificati» s’intendono le persone le cui conoscenze in un particolare ambito sono necessarie nel quadro di un’ispezione e il cui nome figura in una lista stabilita dal Direttore generale, in conformità con il paragrafo 7 dell’undicesima parte (B) dell’Annesso sulla verifica;
- per «riunioni convocate dall’OPAC» s’intendono le riunioni degli organi o degli organi sussidiari dell’OPAC o le conferenze e altri incontri internazionali organizzati dall’OPAC;
- per «beni» s’intendono tutti i beni, gli averi e i fondi appartenenti all’OPAC o da essa detenuti o gestiti nell’esercizio delle sue funzioni nel quadro della Convenzione, nonché tutte le entrate dell’OPAC;
- per «archivi dell’OPAC» s’intende l’insieme dei resoconti, corrispondenze, documenti, manoscritti, dati informatici e supporti d’informazione, fotografie, pellicole, registrazioni video e registrazioni sonore appartenenti o detenuti dall’OPAC o dai suoi funzionari nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, nonché qualsivoglia altro materiale di cui il Direttore generale e la Svizzera potranno convenire che faccia parte degli archivi dell’OPAC;
- per «locali dell’OPAC» s’intendono gli edifici o parti di edifici e terreni che ne dipendono, se del caso, utilizzati per le finalità dell’OPAC, compresi quelli di cui al capoverso b del paragrafo 11 della seconda parte dell’Annesso sulla verifica;
- per «membri del personale del Segretariato» s’intendono tutti i funzionari nominati dal Direttore generale in virtù del Regolamento e dello Statuto del personale dell’OPAC.