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0.344.632

Convenzione
tra la Svizzera e la Repubblica del Paraguay
sul trasferimento dei condannati

RU 2010 5035

Traduzione1

Conclusa il 30 giugno 2009

Entrata in vigore con scambio di note il 15 novembre 2010

(Stato 15 novembre 2010)

La Svizzera
e
la Repubblica del Paraguay,

qui di seguito denominate «le Parti»;

desiderose di sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale;

considerato che tale cooperazione deve essere nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e deve favorire il reinserimento sociale dei condannati;

desiderose di concretizzare gli obiettivi sopra menzionati tenendo conto dell’impegno dei due Stati in materia di promozione e tutela dei diritti dell’uomo;

considerato che tali obiettivi implicano che gli stranieri privati della loro libertà in seguito ad un reato abbiano la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d’origine; e

considerato che il miglior modo per giungervi è trasferirli nel proprio Paese,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, l’espressione:

  1. «condanna» designa qualsiasi pena o misura privativa della libertà pronunziata da un giudice o da un tribunale per una durata limitata o, nel caso della legislazione svizzera, per una durata indeterminata a seguito di una sentenza giudiziaria definitiva;
  2. «sentenza» designa una decisione giudiziale che pronunzi una condanna;
  3. «Stato di condanna» designa lo Stato dove è stata condannata la persona che può essere o è già stata trasferita;
  4. «Stato di esecuzione» designa lo Stato in cui il condannato può essere o è già stato trasferito per subirvi la propria condanna.

Art. 2 Principi generali

Le Parti si impegnano ad accordarsi reciprocamente, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati.

Una persona condannata sul territorio di una Parte può, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, essere trasferita nel territorio dell’altra Parte per subirvi la condanna inflittale. A tal fine può esprimere, sia presso lo Stato di condanna, sia presso lo Stato di esecuzione, il desiderio di essere trasferita in virtù della presente Convenzione.

Il trasferimento può essere chiesto sia dallo Stato di condanna, sia dallo Stato di esecuzione.

Art. 3 Condizioni del trasferimento

Un trasferimento può aver luogo secondo la presente Convenzione soltanto alle seguenti condizioni:

  1. il condannato deve essere cittadino dello Stato di esecuzione;
  2. la sentenza deve essere definitiva e nessun altro processo penale deve essere pendente nello Stato di condanna;
  3. la condanna che il condannato deve ancora subire deve essere di almeno sei mesi alla data di ricezione della domanda di trasferimento, o indeterminata;
  4. il condannato o, qualora la sua età o il suo stato fisico o mentale lo esigano, il suo rappresentante legale, deve consentire al trasferimento;
  5. gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna devono costituire un reato per il diritto dello Stato di esecuzione, o dovrebbero costituirne uno qualora avvenissero sul suo territorio; e
  6. lo Stato di condanna o lo Stato di esecuzione devono essersi accordati su tale trasferimento.

In casi eccezionali, le Parti possono convenire il trasferimento anche se la durata della condanna che il condannato deve ancora subire è inferiore a quella prevista nel paragrafo 1 lettera c.

Art. 4 Situazioni speciali

Le Parti possono conferire alla domanda di trasferimento un carattere di urgenza per ragioni umanitarie, se il condannato soffre di una grave malattia o è in fase terminale, come debitamente attestato da un certificato medico.

Art. 5 Rifiuto di trasferimento

Le Parti esaminano le domande e si comunicano reciprocamente le decisioni.

Le Parti possono rifiutare il trasferimento senza doverne motivare la decisione.

Art. 6 Obbligo di fornire informazioni

Ogni condannato al quale può essere applicata la presente Convenzione deve essere informato dallo Stato di condanna del tenore della presente Convenzione.

Se il condannato ha espresso allo Stato di condanna il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, questo Stato deve informarne lo Stato di esecuzione al più presto possibile dopo che la sentenza sia diventata definitiva.

Le informazioni devono comprendere:

  1. il nome, la data ed il luogo di nascita del condannato;
  2. ove occorra, il suo indirizzo nello Stato di esecuzione;
  3. un esposto dei fatti che hanno dato adito alla condanna;
  4. la natura, la durata e la data dell’inizio della condanna;
  5. le disposizioni penali vigenti.

Se il condannato ha espresso allo Stato di esecuzione il desiderio di essere trasferito in virtù della presente Convenzione, lo Stato di condanna, su richiesta, comunica a tale Stato le informazioni di cui al paragrafo 3.

Il condannato deve essere informato per scritto di ogni azione intrapresa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione in applicazione dei paragrafi precedenti, come pure di ogni decisione presa da uno dei due Stati in merito ad una domanda di trasferimento.

Art. 7 Autorità centrali

Le Parti designano le autorità centrali incaricate di esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione. Per la Svizzera si tratta dell’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, e per la Repubblica del Paraguay del Ministero di giustizia e del lavoro.

Art. 8 Domande e risposte

Le domande di trasferimento e le risposte devono essere formulate per scritto.

Le domande sono presentate dalle autorità centrali con comunicazione ai rispettivi Ministeri degli Affari esteri. Le risposte devono essere comunicate mediante le stesse vie.

Lo Stato richiesto deve informare senza indugio lo Stato richiedente della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento chiesto.

Art. 9 Atti a sostegno

Lo Stato di esecuzione deve fornire allo Stato di condanna su richiesta di questo ultimo:

  1. un documento o una dichiarazione indicante che il condannato è cittadino di questo Stato;
  2. una copia delle disposizioni legali dello Stato di esecuzione, dalle quali risulti che gli atti o le omissioni che hanno provocato la condanna nello Stato di condanna sono punibili secondo il diritto dello Stato di esecuzione, o lo sarebbero qualora avvenissero sul suo territorio.

Quando è stata fatta domanda di trasferimento, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione i documenti seguenti, salvo che l’uno o l’altro dei due Stati abbia già comunicato di non accordare il trasferimento:

  1. una copia certificata conforme della sentenza e delle disposizioni legali applicate;
  2. l’indicazione della durata della condanna già subita, comprese le informazioni su qualsiasi detenzione provvisoria, condono di pena o ogni altro atto riguardante l’esecuzione della condanna;
  3. una dichiarazione che attesti il consenso al trasferimento quale considerato nell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d; e
  4. tutte le volte che occorra, ogni rapporto medico o sociale sul condannato, ogni informazione sul suo trattamento nello Stato di condanna ed ogni raccomandazione per il seguito del suo trattamento nello Stato di esecuzione.

Prima di fare una domanda di trasferimento o di prendere la decisione di accettare o rifiutare il trasferimento, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono entrambi richiedere uno qualsiasi dei documenti o delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 10 Consenso e verifica

Lo Stato di condanna fa sì che chi deve consentire al trasferimento in virtù dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera d lo faccia volontariamente ed in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tal riguardo è regolata dalla legge dello Stato di condanna.

Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un console o un altro funzionario designato in accordo con lo Stato di esecuzione, che il consenso sia stato dato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Art. 11 Conseguenze del trasferimento per lo stato di condanna

La presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione sospende l’esecuzione della condanna nello Stato di condanna.

Se il condannato, una volta trasferito, si sottrae all’esecuzione, lo Stato di condanna recupera il diritto di far eseguire il resto della pena che il condannato avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

Lo Stato di condanna non può più eseguire la condanna quando lo Stato di esecuzione ne considera terminata l’esecuzione.

Art. 12 Effetti del trasferimento nello stato di esecuzione

La sanzione pronunciata dallo Stato di condanna è direttamente applicabile nello Stato di esecuzione.

Lo Stato di esecuzione è vincolato dalla constatazione dei fatti, dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione quali risultano dalla condanna.

Tuttavia, qualora la natura o la durata della sanzione fossero incompatibili con la sua legislazione, lo Stato di esecuzione può adattare la sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione pronunciata nello Stato di condanna né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.

L’esecuzione della sanzione nello Stato di esecuzione è retta dalla legge di questo Stato. Solo ad esso competono le decisioni concernenti le modalità di esecuzione della sanzione, la durata della privazione di libertà del condannato e le condizioni di ottenimento o di revoca della libertà condizionale.

Art. 13 Conseguenze del trasferimento

Il condannato, se è trasferito per l’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà conformemente alla presente Convenzione, può essere punito o condannato nello Stato di esecuzione solo per gli stessi fatti che hanno dato luogo ad una pena o una misura privativa della libertà nello Stato di condanna.

Tuttavia, la persona trasferita può essere detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, se sono punibili penalmente secondo la legislazione dello Stato di esecuzione.

Art. 14 Consegna

La consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di condanna a quelle dello Stato di esecuzione avviene nel luogo convenuto dalle Parti.

Art. 15 Grazia, amnistia, commutazione

Ogni Parte può accordare la grazia, l’amnistia o la commutazione della pena conformemente alla sua Costituzione o alle sue altre regole giuridiche.

Art. 16 Revisione della sentenza

Solo lo Stato di condanna ha il diritto di giudicare su qualsiasi ricorso per revisione interposto contro la sentenza.

Art. 17 Cessazione dell’esecuzione

Lo Stato di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l’abbia informato di qualsiasi decisione o provvedimento che tolga carattere esecutorio alla condanna.

Art. 18 Informazione concernente l’esecuzione

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione della condanna:

  1. quando ritiene terminata l’esecuzione della condanna;
  2. qualora il condannato evada prima che l’esecuzione della condanna sia terminata; oppure
  3. qualora lo Stato di condanna gli chieda un rapporto speciale.

Art. 19 Transito

Se una delle Parti conclude con Stati terzi convenzioni per il trasferimento di condannati, l’altra Parte deve facilitare il transito sul suo territorio dei condannati trasferiti in virtù di tali convenzioni.

Detta altra Parte può tuttavia rifiutare di accordare il transito qualora il condannato sia suo cittadino oppure se l’infrazione che ha provocato la condanna non costituisca un reato ai sensi della sua legislazione.

La Parte che intende procedere al trasferimento deve notificarlo previamente all’altra Parte.

Art. 20 Lingue ed esenzione da formalità

La domanda e i relativi documenti inviati da una delle Parti in applicazione della presente Convenzione sono esentati dalle formalità di legalizzazione e da qualsiasi altra formalità e sono consegnati nella lingua dello Stato che li invia, accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

Art. 21 Scorta e spese

Lo Stato di esecuzione mette a disposizione la scorta per il trasferimento.

Le spese di trasferimento, comprese quelle per la scorta, sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo diversa decisione delle Parti.

Le spese occasionate esclusivamente sul territorio dello Stato di condanna sono a carico di tale Stato.

Lo Stato di esecuzione può tuttavia richiedere al condannato il rimborso di tutte o di parte delle spese di trasferimento.

Art. 22 Applicazione temporale

La presente Convenzione è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunziate sia prima sia dopo la sua entrata in vigore.

Art. 23 Relazioni con altri accordi

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione e dagli altri trattati di cooperazione internazionale in materia penale che prevedono il trasferimento di detenuti per scopi di confronto o di testimonianza.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il sessantesimo (60°) giorno seguente la data dell’ultima notifica mediante la quale le Parti si sono comunicate per iscritto e per via diplomatica l’adempimento delle formalità legali interne necessarie all’entrata in vigore.

La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

Art. 25 Denuncia

Ogni Parte può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento con notifica scritta e per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi G o verni, hanno firmato la pr e sente Convenzione.

Fatto ad Asunción, il 30 giugno 2009, in due esemplari originali, in lingua francese e spagnola, i due testi facenti egualmente fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica del Paraguay:

Emanuel Jenni

Jorge Lara Castro