Lexipedia

0.412.123.209.11

Accordo
tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli igienisti dentali

RU 2023 82

Traduzione

Concluso il 14 giugno 2022
Entrato in vigore il 20 gennaio 2023

(Stato 20 gennaio 2023)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
e
l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec

denominati di seguito «le Parti»,

considerata l’Intesa tra la Svizzera e il Québec in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominata di seguito «l’Intesa») firmata il 14 giugno 2022 1 ;

considerato che l’Intesa prevede di stabilire una procedura comune per semplificare e accelerare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano una professione regolamentata in Svizzera e in Québec;

considerato che il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), e l’ Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec , legalmente costituito in virtù del Code des professions (RLRQ, c. C-26), rappresentano, ai sensi degli articoli 2 lettera d, 7 e 9 dell’Intesa, le autorità competenti per la conclusione del presente Accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

desiderosi di semplificare il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di igienista dentale, le autorità competenti svizzera e quebecchese hanno svolto un’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla procedura comune ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’allegato I dell’Intesa;

considerati i risultati dell’analisi comparata delle qualifiche professionali richieste alle persone che esercitano la professione di igienista dentale nei territori della Svizzera e del Québec;

considerato che al termine di tale analisi, le autorità competenti hanno constatato che esistono differenze sostanziali tra i campi di pratica, da una parte, e la formazione pratica, dall’altra;

considerato che i provvedimenti di compensazione previsti dalle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali e dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione nei territori della Svizzera o del Québec mirano a garantire, da una parte, che i professionisti non esercitino attività per le quali non sono formati e, dall’altra, dispongano dell’autonomia necessaria per esercitare la professione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente Accordo di reciproco riconoscimento stabilisce, in base alla procedura comune di cui all’allegato I dell’Intesa, le modalità per il riconoscimento delle qualifiche professionali delle persone che esercitano la professione di igienista dentale.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche che ne fanno domanda e che, nel territorio della Svizzera o del Québec:

  1. possiedono un’autorizzazione legale all’esercizio della professione di igienista dentale; e
  2. hanno ottenuto un titolo formativo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec.

Art. 3 Principi direttivi

I principi direttivi del presente Accordo sono i seguenti:

  1. la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche;
  2. la garanzia della qualità dei servizi professionali;
  3. il rispetto delle norme relative alle lingue ufficiali dei territori interessati;
  4. l’equità, la trasparenza e la reciprocità;
  5. l’effettivo reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, le espressioni e i termini sotto elencati sono da intendersi come segue.

4.1 «Territorio d’origine»

Territorio nel quale la persona fisica che esercita la professione di igienista dentale possiede l’autorizzazione legale all’esercizio della professione e ha ottenuto il proprio titolo formativo.

4.2 «Territorio ospitante»

Territorio nel quale un’autorità competente riceve una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali da parte di una persona in possesso dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione che ha ottenuto il titolo formativo nel territorio d’origine.

4.3 «Richiedente»

Persona fisica che presenta una domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali all’autorità competente del territorio ospitante.

4.4 «Beneficiario»

Richiedente le cui qualifiche professionali sono state riconosciute dall’autorità competente del territorio ospitante.

4.5 «Titolo formativo»

Qualsiasi diploma, certificato, attestato o altro titolo rilasciato da un’autorità riconosciuta dalla Svizzera o dal Québec, in virtù delle proprie disposizioni legislative, normative o amministrative, che sancisce la conclusione di una formazione svolta nel quadro di una procedura autorizzata dalla Svizzera o dal Québec.

4.6 «Campo di pratica»

Attività o insieme di attività rientranti in una professione regolamentata, compreso il contesto per l’esercizio della professione.

4.7 «Autorizzazione legale all’esercizio della professione»

Permesso, qualifica professionale o qualsiasi altro atto necessario per esercitare la professione di igienista dentale, il cui rilascio è subordinato a disposizioni legislative, normative o amministrative.

4.8 «Esperienza professionale»

Esercizio effettivo e legale della professione di igienista dentale di cui si tiene conto nel quadro della procedura comune ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.

4.9 «Differenza sostanziale»

Esiste una differenza sostanziale relativa ai titoli formativi se le materie previste dalla formazione del territorio d’origine e quelle richieste nel territorio ospitante presentano differenze rilevanti a livello di durata e/o di contenuti (ciclo, impostazione, materie e tematiche) e se la conoscenza di tali materie è essenziale per l’esercizio della professione. In termini di durata, è considerata rilevante una differenza di almeno un anno. Esiste una differenza sostanziale relativa ai campi di pratica se una o più attività della professione regolamentata nel territorio ospitante non esistono nella professione corrispondente del territorio d’origine o presentano modalità d’esercizio particolari che non si ritrovano nel territorio d’origine e tale differenza consiste in una formazione specifica richiesta nel territorio ospitante che verte su materie sostanzialmente diverse da quelle previste dalla formazione del territorio d’origine.

4.10 «Provvedimento di compensazione»

Provvedimento che può essere richiesto da un’autorità competente per colmare una differenza sostanziale relativa al titolo formativo, al campo di pratica o a entrambi. Oltre all’esperienza professionale, il provvedimento di compensazione è costituito preferibilmente da un tirocinio di adattamento o, se espressamente richiesta, da una prova attitudinale. Può inoltre essere richiesta una formazione complementare qualora quest’ultima rappresenti l’unico strumento possibile per garantire la protezione pubblica, in particolare la protezione della salute e della sicurezza pubbliche. I provvedimenti di compensazione richiesti devono essere proporzionali, il meno vincolanti possibile e tenere conto dell’esperienza professionale dei richiedenti.

4.11 «Tirocinio di adattamento»

Esercizio della professione di igienista dentale svolto nel territorio ospitante sotto la responsabilità di una persona autorizzata ed eventualmente abbinato a una formazione complementare. Il tirocinio è valutato. Il tirocinio di adattamento è svolto in un contesto lavorativo e le sue modalità, così come la sua valutazione e lo status professionale del tirocinante, sono determinati dall’autorità competente del territorio ospitante e, ove necessario, nel quadro delle disposizioni legislative e normative della Svizzera e del Québec.

4.12 «Prova attitudinale»

Verifica svolta dalle autorità competenti della Svizzera o del Québec che verte esclusivamente sulle conoscenze o sulle competenze professionali del richiedente.

Art. 5 Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione

InSvizzera:

  1. Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente del Québec deve possedere per esercitare la professione di igienista dentale nel territorio della Svizzera emerge che l’esperienza pratica richiesta in Svizzera dopo il conseguimento del titolo formativo è particolarmente importante.
  2. Per tale motivo è necessario svolgere un periodo di esperienza professionale prima di ottenere il pieno riconoscimento.
  3. Le condizioni stabilite dalla Croce Rossa Svizzera che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di igienista dentale in Svizzera sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio del Québec, di un permesso rilasciato dall’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;b)aver ottenuto, nel territorio del Québec, da parte di un’autorità riconosciuta dal Québec, uno dei seguenti titoli formativi che dà diritto al permesso rilasciato dall’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québecconformemente al Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels, (RRQ, c. C‑26, r. 2);c)adempiere il seguente provvedimento di compensazione:i.svolgere un periodo di esperienza professionale retribuita di un anno finalizzato a rafforzare le competenze tecniche richieste per poter esercitare autonomamente la professione in Svizzera. Il periodo si svolge in una struttura dove è possibile interagire e collaborare con altri igienisti dentali e si conclude con il rilascio di un attestato da parte del datore di lavoro accompagnato da un documento che certifica l’acquisizione delle qualifiche pratiche richieste.
  4. Le modalità e le condizioni per il rilascio di tale attestato da parte del datore di lavoro sono stabilite dall’autorità competente svizzera.
  5. La durata stabilita si riferisce a un tasso d’occupazione compreso tra l’80 e il 100 per cento, in base alle ore di lavoro abitualmente prestate in Svizzera, in Québec o altrove per un orario a tempo pieno. Se il tasso d’occupazione è inferiore, la durata complessiva è prolungata in proporzione. è richiesto un tasso d’occupazione minimo del 50 per cento.
  6. Considerata l’esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l’ottenimento del titolo formativo, la durata del periodo di esperienza professionale di cui all’articolo 5.2 capoverso 1 paragrafo c) numero i) può essere ridotta dalla Croce Rossa Svizzera. L’esperienza può essere acquisita in Québec o altrove, nell’ambito di un impiego.

InQuébec:

  1. Dall’analisi delle qualifiche professionali che il richiedente diplomato in Svizzera deve possedere per esercitare la professione di igienista dentale nel territorio del Québec emerge che esiste una differenza sostanziale relativa alla durata e al livello della formazione, vale a dire che la formazione svizzera in igiene dentale non comprende i trattamenti effettuati dall’igienista dentale nel contesto dell’odontoiatria operativa e dell’ortodonzia.
  2. Alla luce di questa differenza sostanziale, sono richiesti provvedimenti di compensazione.
  3. Le condizioni stabilite dall’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec che permettono al richiedente di ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzate a conferirgli l’autorizzazione legale all’esercizio della professione di igienista dentale in Québec sono le seguenti:a)essere in possesso, nel territorio della Svizzera, dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di igienista dentale, vale a dire dell’attestato della Croce Rossa Svizzera che certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di igienista dentale e che conferma che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all’esercizio di tale professione né sanzioni disciplinari o penali;b)aver ottenuto, nel territorio della Svizzera, da parte di un’autorità riconosciuta dalla Svizzera, uno dei seguenti titoli formativi:–diploma di igienista dentale SSS rilasciato dall’Ecole supérieure des hygiénistes dentaires de Genève,–diploma di igienista dentale SSS rilasciato dal centro di formazione sanitaria medi di Berna,–diploma di igienista dentale SSS rilasciato dal centro di formazione Careum di Zurigo,–diploma di igienista dentale SSS rilasciato dalla SSS di igiene dentale del centro di profilassi di Zurigo;c)avere una conoscenza della lingua francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti della Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);d)adempiere i seguenti provvedimenti di compensazione:i.portare a termine una formazione di livello secondario superiore che prevede almeno sessanta (60) ore di ortodonzia,ii.portare a termine una formazione di livello secondario superiore in odontoiatria operativa che comprende almeno quarantacinque (45) ore di insegnamento teorico e in laboratorio e almeno trenta (30) ore di stage clinico,iii.seguire una formazione integrativa di massimo trentacinque (35) ore dispensata o riconosciuta dall’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec concernente la legislazione, la regolamentazione e gli aspetti deontologici legati all’esercizio della professione di igienista dentale in Québec.
  4. Considerata l’esperienza professionale acquisita dal richiedente dopo l’ottenimento del titolo formativo nel territorio d’origine, l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec può ridurre la durata delle formazioni o esonerare il richiedente dall’adempimento di uno dei provvedimenti di compensazione descritti nel paragrafo precedente. L’esperienza professionale può essere acquisita in Svizzera o altrove, nell’ambito di un impiego, di uno stage o di una formazione di livello secondario superiore o universitario.

Art. 6 Effetti del riconoscimento

InQuébec:

  1. Il richiedente che soddisfa le condizioni e le modalità descritte nell’articolo 5.3 paragrafi a) e b) e nell’articolo 7.4 riceve da parte dell’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, conformemente all’articolo 42.1 paragrafo 1.1 del Code des professions, la seguente autorizzazione legale all’esercizio della professione: un permesso restrittivo temporaneo per adempiere i provvedimenti di compensazione di cui all’articolo 5.3 paragrafo d) e, se necessario, soddisfare la condizione di cui al paragrafo c) dello stesso articolo.
  2. Il richiedente che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 5.4 nonché le modalità previste dall’articolo 7.4 riceve da parte dell’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec il permesso per esercitare la professione di igienista dentale.
  3. Una volta che il beneficiario è iscritto all’albo dell’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec, tale permesso gli consente di valutare lo stato di salute del cavo orale, insegnare i principi dell’igiene orale, stabilire e garantire la realizzazione dei trattamenti di igiene dentale, effettuare cure e trattamenti finalizzati a prevenire le malattie orali nonché a mantenere e ristabilire la salute orale dell’essere umano.
  4. In questo quadro, oltre alle ulteriori attività consentite dalla legge, il beneficiario può esercitare le attività professionali a lui riservate in virtù dell’articolo 37.1 paragrafo 1.4 capoverso 1 del Code des professions. Può inoltre avvalersi dei seguenti titoli, abbreviazioni e iniziali: «hygiéniste dentaire», «H.D.», «D.H.» o «R.D.H.».

InSvizzera:

  1. Il richiedente che soddisfa le condizioni per l’ottenimento riceve una decisione di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Svizzera che stabilisce l’equivalenza del titolo quebecchese con il diploma di igienista dentale SSS.
  2. L’autorizzazione legale all’esercizio della professione, anche come indipendente, si basa direttamente sulla decisione di riconoscimento della Croce Rossa Svizzera e non richiede ulteriori formalità legate alle qualifiche professionali.

Art. 7 Procedura per la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali

InSvizzera:

  1. I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
  2. Croce Rossa Svizzera
    Riconoscimento dei titoli professionali
    Professioni sanitarie
    Werkstrasse 18
    3084 Wabern
  3. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo, il richiedente deve fornire alla Croce Rossa Svizzera i seguenti documenti:a)una copia autenticata del titolo formativo, vale a dire il diploma che dà diritto all’ottenimento del permesso rilasciato dall’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec,così come stabilito nell’articolo 5.1 paragrafo b);b)una copia autenticata del permesso rilasciato dall’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;c)un documento d’identità;d)nel caso dei richiedenti con esperienza professionale, i certificati di lavoro e, se sono stati frequentati corsi di perfezionamento, i relativi attestati, in modo da permettere all’autorità di accordare un’eventuale riduzione del periodo di esperienza pratica di cui all’articolo 5.2 paragrafo c).

InQuébec:

  1. I richiedenti devono inviare le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali al seguente indirizzo:
  2. Secrétaire de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec,
    606, rue Cathcart, bureau 700
    Montréal (Québec) H3B1K9
  3. Ai fini dell’applicazione dell’Accordo e della domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, il richiedente deve fornire all’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec i seguenti documenti:a)il modulo, debitamente compilato, con cui è chiesta l’applicazione di reciproco riconoscimento, fornito dall’ordine professionale;b)una copia autenticata di uno dei titoli formativi che permette di esercitare la professione di igienista dentale in Svizzera così come descritto nell’articolo 5.3 paragrafo b);c)una copia autenticata dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione in Svizzera, vale a dire dell’attestato della Croce Rossa Svizzera che certifica che il richiedente è legalmente stabilito nel Paese per esercitare la professione di igienista dentale e che non vi sono a suo carico divieti o restrizioni all’esercizio di tale professione né sanzioni disciplinari o penali;d)una copia autenticata di un documento d’identità munito di fotografia;e)una copia di due documenti d’identità (p. es. atto di nascita, passaporto, licenza di condurre).
  4. Per ottenere un permesso, il richiedente deve fornire all’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec i seguenti documenti aggiuntivi:i.una prova che attesti una conoscenza del francese adeguata all’esercizio della professione, conformemente ai requisiti della Charte de la langue française(RLRQ, c. C-11);ii.un documento che attesti il completamento e il superamento dei provvedimenti di compensazione descritti nell’articolo 5.3 paragrafo d).

Art. 8 Procedura amministrativa per il trattamento delle domande applicata dalle autorità competenti

Per il trattamento delle domande di riconoscimento le autorità competenti applicano la seguente procedura amministrativa:

  1. l’autorità competente del territorio ospitante conferma, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione, di essere in possesso del dossier del richiedente e, qualora necessario, lo informa tempestivamente degli eventuali documenti mancanti;
  2. le autorità competente del territorio ospitante esamina nel più breve tempo possibile la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione di igienista dentale;
  3. in ogni caso, l’autorità competente del territorio ospitante informa per iscritto il richiedente in merito alle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché alle altre condizioni e modalità per il rilascio dell’autorizzazione legale all’esercizio della professione entro sessanta (60) giorni dalla presentazione del dossier completo. Le autorità competenti possono tuttavia prorogare questo termine di trenta (30) giorni;
  4. le decisioni inviate al richiedente devono essere motivate dalle autorità competenti;
  5. le autorità competenti informano il richiedente dei rimedi giuridici a sua disposizione in vista del riesame della decisione relativa alla domanda.

Art. 9 Ricorso per il riesame delle decisioni delle autorità competenti

InSvizzera:

  1. In Svizzera il richiedente può presentare ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione entro trenta (30) giorni dalla notifica della decisione. La procedura dettagliata è descritta nella legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

InQuébec:

  1. Il richiedente può chiedere la revisione della decisione adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec o dal comitato al quale è stato delegato tale compito che rifiuta di riconoscere l’adempimento di una delle condizioni, escluse le qualifiche professionali, inviando una domanda di revisione scritta all’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della decisione.
  2. L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec comunica al richiedente la data della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione almeno quindici (15) giorni prima della data prevista per la riunione inviandogli un avviso tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico che permetta di comprovarne la trasmissione.
  3. Qualora desideri fare delle osservazioni per iscritto, il richiedente deve inviarle al segretario dell’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec almeno due (2) giorni lavorativi prima della riunione durante la quale sarà esaminata la sua domanda di revisione.
  4. Il comitato istituito dal Consiglio d’amministrazione dell’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec e designato da quest’ultimo per agire a tale titolo esamina la domanda di revisione ed emana una decisione scritta motivata entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della domanda.
  5. Il comitato è composto da persone diverse rispetto a quelle che hanno emanato la decisione oggetto della richiesta di revisione del richiedente.
  6. La decisione del comitato è definitiva e deve essere trasmessa al richiedente entro trenta (30) giorni dalla data della riunione durante la quale è stata emanata tramite raccomandata o qualsiasi mezzo tecnologico che permetta di comprovarne la trasmissione.

Art. 10 Collaborazione tra le Parti

Le Parti collaborano strettamente e si prestano reciproca assistenza al fine di agevolare l’applicazione e il buon funzionamento del presente Accordo, in particolare per verificare la pertinenza e l’autenticità dei documenti prodotti. Se, dopo aver esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione, continuano a riscontrare difficoltà nell’applicazione dell’Accordo, le Parti potranno rivolgersi entro un termine ragionevole al Comitato bilaterale per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (denominato di seguito «Comitato bilaterale»). Ai fini del presente Accordo, le Parti designano gli enti qui appresso come interlocutori. Per la Svizzera : Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Unità Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
puntodicontatto@sbfi.admin.ch Per il Québec: Secrétaire de l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec,
606, rue Cathcart, bureau 700
Montréal (Québec) H3B 1K9

Art. 11 Informazioni

Le Parti convengono di rendere accessibili ai richiedenti le informazioni pertinenti relative alle loro domande di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 12 Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono la protezione dei dati personali reciprocamente scambiati nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali applicabile nei territori della Svizzera e del Québec.

Art. 13 Circolazione

Il presente Accordo non pregiudica le disposizioni in materia di ingresso, soggiorno e impiego dei cittadini stranieri nei territori della Svizzera e del Québec, conformemente alla legislazione in vigore nel rispettivo territorio.

Art. 14 Modifiche alla professione

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche ai titoli formativi e ai campi di pratica interessati dal presente Accordo concernenti la professione di igienista dentale. In particolare, si informano reciprocamente quando, nei rispettivi territori, tali modifiche determinano un cambiamento delle norme professionali che può inficiare i risultati dell’analisi comparata effettuata ai fini del presente Accordo. Nel caso in cui le modifiche influiscano in modo sostanziale sui risultati dell’analisi comparata, le Parti possono concordare degli emendamenti, che diventeranno parte integrante del presente Accordo.

Art. 15 Attuazione

Nel rispetto dei loro poteri e delle loro prerogative, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione del presente Accordo al fine di assicurare l’effettivo riconoscimento delle qualifiche professionali dei richiedenti. L’attuazione del presente Accordo avviene con l’entrata in vigore delle necessarie misure legislative e normative. Le Parti si informano reciprocamente circa l’adempimento delle misure. Le Parti comunicano periodicamente ai rispettivi punti di contatto quanto intrapreso e informano i rappresentanti del Comitato bilaterale in merito alle difficoltà riscontrate nell’attuazione del presente Accordo. Le Parti inviano al Comitato bilaterale una copia del presente Accordo nonché ogni bozza di emendamento che potrebbe essere apportato al testo.

Art. 16 Disposizioni finali

Di comune accordo, le Parti possono aggiornare il presente Accordo e procedere, qualora necessario, agli emendamenti richiesti dopo un periodo di due (2) anni dall’entrata in vigore. L’elenco dei titoli formativi, dei programmi di studio (specialità) e dei periodi di riconoscimento di cui agli articoli 5.2 b) e 5.4 b) può comunque essere modificato mediante scambio di lettere tra le Parti. Una copia di tale scambio deve essere inviata al Comitato bilaterale. Il presente Accordo può essere denunciato di comune accordo o unilateralmente. La denuncia diventa effettiva sei (6) mesi dopo il ricevimento della notifica scritta. In caso di modifica o di denuncia, i diritti acquisiti dai richiedenti restano immutati. Le Parti disciplinano di comune accordo la gestione dei diritti in corso di acquisizione. Le modifiche apportate conformemente al primo e al secondo capoverso del presente articolo costituiscono parte integrante del presente Accordo e diventano effettive con l’entrata in vigore delle misure normative necessarie alla loro applicazione.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli igienisti dentali.

Fatto il 14 giugno 2022, in due esemplari.

Per
la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Martina Hirayama

Per
l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec:

Jean-François Lortie

Accordo tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e l’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli igienisti dentali | Lexipedia | Lexipedia