Introduzione
1. Nel 1974, fu elaborata una «Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea dell’11 dicembre 1953» basata su uno studio realizzato dall’ex Comitato per l’Insegnamento Superiore e la Ricerca (ISR). Al termine dei suoi dibattiti, l’ISR curò la redazione dell’omonima Dichiarazione, in seguito adottata dall’ex Consiglio della Cooperazione Culturale (CCC). Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne prese atto nel 1975 e la pubblicazione seguì nel 1976. La sua stesura va collocata sullo sfondo della situazione che allora regnava nei diversi atenei riguardo all’ammissione degli studenti (soprattutto degli studenti stranieri), tenendo conto delle disposizioni della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università. Nella Dichiarazione furono considerati i maggiori problemi che l’applicazione della Convenzione allora poneva, e dalle sue disposizioni sono stati ricavati alcuni principi generali cui tuttora si fa riferimento in materia d’ammissione alle università. La Dichiarazione non è destinata ad offrire un’interpretazione ufficiale della Convenzione; il suo scopo era quello di esporre le opinioni del Comitato per l’Insegnamento superiore e la Ricerca del CCC.
2. Dal 1976, ovvero dalla pubblicazione della Dichiarazione, i programmi di formazione che preparano ai certificati di fine studi secondari e ad altri titoli necessari per l’ammissione all’università hanno subito vaste modifiche in Europa e presentano da allora diversità notevoli, cui si scontra l’applicazione della citata Convenzione. Tali diversità rendono problematica anche la definizione di una norma europea per l’ammissione alle università, sebbene esistano parecchi sistemi appositamente concepiti per facilitare il passaggio dall’insegnamento secondario a quello universitario. Tenuto conto di quest’evoluzione e della situazione attuale, l’applicazione degli strumenti europei relativi alla mobilità degli studenti dovrà essere diversificata più di quanto non lo sia stata fino ad ora.
3. La Dichiarazione del 1975 sottolineava già al punto 1.7:
«7. Condizioni generali e particolari di ammissibilità:
- Occorre distinguere tra:–ammissibilità ad un’università in generale e–ammissibilità ad un programma di studi specifico.
- Il principio dell’esclusione di ogni valutazione dell’equipollenza materiale del diploma straniero è applicabile solo per l’ammissione agli istituti universitari in generale. Trattandosi di un settore di studi determinato, è invece legittimo il bisogno di accertare che i requisiti necessari per lo svolgimento del programma scelto siano adempiti.»
4. Le Parti contraenti ritengono che attualmente sia stata raggiunta una norma europea circa le condizioni e i requisiti d’ammissione all’università in generale. Infatti, secondo gli articoli 1 e 4a della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università, si ammette di regola che il titolare di un diploma previsto dalla Convenzione abbia il diritto di presentare una domanda d’ammissione all’università, così come nel Paese in cui è stato rilasciato il diploma. Come è già stato segnalato, l’equipollenza reale dei diplomi non deve essere presa in considerazione.
5. Data la diversificazione dell’insegnamento superiore e degli studi universitari, occorre anche esigere dai titolari di diplomi conseguiti all’estero che soddisfino le condizioni nazionali che disciplinano l’ammissibilità a studi universitari specifici. Ciò significa che, nonostante la Convenzione preveda l’equipollenza generale dei diplomi conseguiti all’estero, per accedere a studi universitari specifici occorre rispettare le stesse condizioni imposte agli studenti del Paese ospite.
6. Nel 1987 a Vienna e successivamente nel 1988 a Salisburgo, la Rete dei centri nazionali di informazione sulla mobilità universitaria e l’equipollenza dei titoli rilasciati negli Stati membri del Consiglio d’Europa ha organizzato due incontri, per discutere – alla luce della Dichiarazione del 1975 – i problemi sorti in seguito all’applicazione della Convenzione a causa della notevole diversificazione delle condizioni d’ammissione agli atenei europei. Concludendo i lavori, i partecipanti hanno ritenuto necessario completare o enunciare in termini più precisi i principi della Dichiarazione del 1975 tramite l’adozione di una nuova dichiarazione.
7. La Conferenza Permanente sui Problemi Universitari (CC-PU), preso atto del progetto di seconda Dichiarazione nel corso della sua 11 a sessione, nel marzo 1988, decise di creare un gruppo di lavoro incaricato di stabilire se tale testo fosse opportuno e, in caso affermativo, di presentarne un progetto finale alla CC-PU, da discutere durante la sessione del 1989. Il gruppo di lavoro, composto da membri nominati dai delegati alla CC-PU, si è riunito a Salisburgo, in Austria, il 28 e 29 giugno 1988; ha giudicato appropriata, necessaria e sufficiente una seconda dichiarazione ed ha presentato alla CC-PU il testo che segue, perché questa lo esaminasse un’ultima volta prima dell’adozione definitiva.
La seconda Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università, dell’11 dicembre 1953, costituisce un supplemento ed una specificazione della «Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea dell’11 dicembre 1953» adottata dal Consiglio d’Europa nel 1975, e non modifica i principi della Dichiarazione del 1975.
Questa Dichiarazione non intende offrire un’interpretazione ufficiale della Convenzione: il suo scopo è di far conoscere le opinioni della Conferenza regolare circa i problemi universitari. Tali opinioni sono basate su esperienze delle Parti contraenti.
I principi di questa seconda dichiarazione devono invece guidare le autorità nazionali, le università e istituti analoghi nell’applicazione della Convenzione.
II. Ammissibilità generale
La nozione di ammissibilità generale è sostanziata dal principio secondo il quale l’equipollenza materiale di un diploma conseguito all’estero e considerato dall’articolo 1 della Convenzione non debba essere valutato. Altrimenti detto, il titolare di un diploma coperto dalla Convenzione ha il diritto di postulare l’ammissione ad un’università (art. 1 e 4 (a) della Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università), alla stessa stregua di uno studente del Paese in cui tale diploma è stato rilasciato. La sua domanda potrà essere respinta unicamente se il certificato presentato è di livello inferiore a quello di un certificato di fine studi superiori rilasciato nel Paese ospite.
In generale, i provvedimenti complementari presi da questa o quella Parte contraente non sono in contraddizione con la Convenzione nella misura in cui, ai termini di questa, l’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università si riferisca all’ammissibilità generale alle università delle Parti contraenti.
Quando nel Paese d’origine il certificato di fine studi superiori dev’essere completato da un esame supplementare perché l’ammissione all’università sia possibile (punto II, 1, b della Dichiarazione sull’applicazione della Convenzione europea dell’11 dicembre 1953), il Paese ospite ha la facoltà di scegliere e chiedere che tale esame si svolga nel Paese d’origine o nel Paese ospite.