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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio Conchiusa il 1° giugno 1961 Approvata dall’Assemblea federale l’11 marzo 1964 Istrumenti di ratificazione scambiati il 13 aprile 1964 Entrata in vigore il 13 maggio 1964

RU1964 387; FF 1963 II 1053 ediz. ted. 1963 II 1041 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 1° maggio 1991)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica federale di Germania,

animati dal desiderio di agevolare il passaggio della frontiera comune, hanno deciso di conchiudere una Convenzione. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

I due Paesi, giusta la presente Convenzione, agevolano e accelerano il passaggio della frontiera nel traffico ferroviario, stradale e per via d’acqua.

Essi, a tal fine:

  1. istituiscono degli uffici a controlli nazionali abbinati;
  2. autorizzano il controllo nei veicoli in corso di viaggio, su determinati percorsi;
  3. permettono agli agenti competenti di uno dei due Stati di esercitare le loro funzioni sul territorio dell’altro Stato, nell’ambito della presente Convenzione.

Le autorità competenti superiori dei due Stati istituiscono, trasferiscono, modificano o sopprimono di comune accordo:

  1. gli uffici a controlli nazionali abbinati come anche i limiti territoriali di loro competenza;
  2. i percorsi sui quali gli agenti dei due Paesi possono eseguire il controllo dei veicoli in corso di viaggio;
  3. i percorsi sui quali possono essere ricondotte nel loro Paese le persone arrestate, le merci ed i mezzi di prova confiscati;
  4. i percorsi sui quali le merci possono essere accompagnate sino ad un altro ufficio di controllo del medesimo Stato.

Gli accordi di cui al numero 3, saranno confermati e messi in vigore con uno scambio di note diplomatiche.

Art. 2

A termini della presente Convenzione, l’espressione:

  1. «Controllo» indica l’applicazione di tutte le norme legali, regolamentari e amministrative dei due Paesi che disciplinano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l’entrata, l’uscita e il transito delle merci (compresi anche i veicoli) e di altri beni;
  2. «Stato di soggiorno» indica lo Stato sul cui territorio si effettua il controllo dell’altro Stato;
  3. «Stato limitrofo» indica l’altro Stato;
  4. «Zona» indica la parte del territorio dello Stato di soggiorno nella quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati a eseguire il controllo;
  5. «Agenti» indica le persone appartenenti alle amministrazioni incaricate del controllo ed esercitanti le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.

Art. 3

La zona può comprendere:

  1. per ciò che concerne il traffico ferroviario:a.una parte della stazione e degli impianti;b.la tratta di linea tra la frontiera e l’ufficio, come anche parti della stazione situate su tale percorso;c.ove trattisi del controllo su un treno in viaggio, il treno sul determinato percorso, una parte delle stazioni dove inizia tale percorso e dove termina, come anche parti delle stazioni attraversate dal treno.
  2. per ciò che concerne il traffico stradale:a.una parte degli edifici di servizio;b.settori di strada e di altri impianti;c.la strada tra la frontiera e l’ufficio;d.ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul determinato percorso, come anche una parte degli edifici e degli impianti dove tale percorso inizia o termina.
  3. per ciò che concerne la navigazione:a.una parte degli edifici di servizio;b.settori della via navigabile, come anche impianti rivieraschi e portuali;c.la via navigabile tra la frontiera e l’ufficio;d.ove trattisi del controllo di un natante in corso di viaggio, il natante, il battello di controllo accompagnatore sul determinato percorso, come anche parte degli edifici e degli impianti ove tale percorso inizia e termina.

I percorsi indicati nell’articolo 1, numero 3, lettere c e d, sono giuridicamente inclusi nella zona per il compimento degli atti ufficiali menzionati.

Titolo II Controllo

Art. 4

Le norme legali, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona come esse lo sono nel comune al quale appartiene l’ufficio di controllo dello Stato limitrofo. Salvo restando l’articolo 5, esse vanno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese. Possono essere arrestate e condotte nello Stato limitrofo soltanto le persone, le quali hanno violato le norme dello Stato limitrofo relative al controllo, oppure quelle ricercate dalle autorità di questo Stato. Il Governo dello Stato limitrofo designa il comune al quale è aggregato l’ufficio.

Quando le norme legali, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono trasgredite nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel comune, al quale l’ufficio è aggregato.

Nel rimanente, il diritto dello Stato di soggiorno rimane applicabile nella zona. Un accordo tra gli agenti dei due Stati è necessario affinchè gli organi dello Stato di soggiorno siano autorizzati ad arrestare delle persone nella zona durante il controllo degli agenti dello Stato limitrofo o persone trattenute da detti agenti.

Art. 5

Gli agenti dello Stato limitrofo non hanno il diritto di arrestare nello Stato di soggiorno dei cittadini appartenenti a quest’ultimo e di condurli nello Stato limitrofo. Essi possono tuttavia, per l’accertamento dei fatti, condurli all’ufficio dello Stato limitrofo, situato nello Stato di soggiorno e in difetto di questo, alle autorità corrispondenti dello Stato di soggiorno. Nel primo caso, un agente dello Stato di soggiorno deve assistere all’imputazione ed anche all’interrogatorio, se e sino a quando l’interessato lo esige.

Gli agenti dello Stato limitrofo non hanno il diritto di arrestare e di condurre in questo Paese delle persone, per le quali sia provato che esse si recano dallo Stato di soggiorno nella zona per motivi estranei al passaggio frontaliero, inteso però che esse non violino, nella zona dello Stato limitrofo, le prescrizioni relative all’entrata, l’uscita e il transito delle merci e di altri beni.

Art. 6

Le formalità ufficiali dello Stato d’uscita, riguardo al controllo nella zona, devono essere compite prima di quelle dello Stato d’entrata.

Prima della fine del controllo di uscita, cui è assimilata la rinuncia a tale controllo, gli agenti dello Stato d’entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.

Gli agenti dello Stato d’uscita non possono più effettuare il controllo quando gli agenti dello Stato di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo. In via eccezionale, le operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese, a richiesta della persona interessata e con l’assenso dell’agente competente dello Stato di entrata.

Le deroghe all’ordine delle operazioni, stabilito nel numero 1, sono autorizzate di comune accordo soltanto se siano giustificate da importanti ragioni pratiche ed in quanto nessun altro motivo vi si opponga. In tali casi eccezionali, e salvo restando l’articolo 4, numero 3, gli agenti dello Stato di entrata potranno procedere ad arresti o a sequestri solo a controllo terminato dello Stato d’uscita. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o gli altri beni, per i quali il controllo d’uscita non è ancora terminato, agli agenti dello Stato d’uscita. Questi ultimi fruiscono della priorità – salve restando le prescrizioni imperative di diritto interno dello Stato di soggiorno – qualora intendano procedere ad arresti o a sequestri.

Art. 7

Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme di denaro percepite nella zona, come anche le merci ed altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.

Art. 8

Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di quest’ultimo, all’atto del controllo di uscita, o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell’inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l’esportazione, nè al controllo d’uscita dello Stato di soggiorno.

Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata. Anche la reimportazione, nel Paese di uscita, di merci la cui importazione è stata respinta dagli agenti del Paese d’entrata, non può essere negata.

Art. 9

Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza nell’esercizio delle loro funzioni nella zona, e segnatamente per coordinare i rispettivi controlli e assicurarne uno svolgimento rapido e senza incidenti, nonchè per impedire che persone, merci e altri beni lascino l’itinerario o luogo previsti per le operazioni di controllo dei due Stati sfuggendo così all’obbligo di presentare e annunciare la merce, imposto da uno dei due Stati.

Art. 10

A richiesta delle autorità competenti dello Stato limitrofo, le competenti autorità dello Stato di soggiorno devono procedere a indagini ufficiali e comunicarne il risultato. In particolare esse procedono all’audizione di testimoni e di periti. Inoltre esse trasmettono i documenti relativi alla procedura e notificano gli atti di procedura e le decisioni amministrative. Si applicano per analogia le norme legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da adottare per il perseguimento di infrazioni della stessa natura.

L’assistenza legale di cui al numero 1 è, tuttavia, limitata alle infrazioni, commesse nella zona, delle norme legali, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo, disciplinanti il passaggio della frontiera delle persone come anche l’entrata, l’uscita e il transito delle merci.

Titolo III Agenti

Art. 11

Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l’esercizio delle funzioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. In particolare, le disposizioni penali vigenti nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari e degli atti ufficiali sono altresì applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo.

Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell’esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l’atto dannoso fosse stato commesso nel comune dello Stato limitrofo, al quale è aggregato l’ufficio di controllo. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo stesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.

Art. 12

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le funzioni della zona, sono dispensati dall’obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo di servizio, comprovando l’identità e la qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali. Restano pertanto riservati i divieti d’ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo.

Le amministrazioni competenti dello Stato di soggiorno possono esigere il richiamo di agenti dello Stato limitrofo, esercitanti le loro funzioni nello Stato di soggiorno.

Art. 13

Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno, possono portare l’uniforme o un segno distintivo visibile. Essi possono portare, nella zona e nel tratto tra il luogo di servizio e il loro domicilio, le armi regolamentari. L’uso di tali armi è, tuttavia, consentito soltanto in caso di legittima difesa.

Art. 14

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, conformemente alla presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, devono regolare le condizioni di residenza secondo le norme sul soggiorno degli stranieri. Le competenti autorità rilasciano loro gratuitamente il permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno è rilasciato gratuitamente alla moglie e ai figli che convivono con l’agente e non esercitano alcuna attività lucrativa. Tale permesso può essere loro rifiutato soltanto qualora essi fossero colpiti personalmente da un divieto d’ingresso. Ove sia previsto l’esercizio di un’attività lucrativa, le autorità competenti statuiscono liberamente sul rilascio del permesso. Qualora esso venga accordato, ciò può comportare la percezione delle tasse regolamentari.

Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non è compreso in quello che dà diritto a un trattamento di privilegio in virtù delle convenzioni di domicilio esistenti. Lo stesso vale per i familiari che fruiscono di un permesso di soggiorno in ragione della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.

Art. 15

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, devono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, fruiscono personalmente e per i loro familiari conviventi, dell’esenzione da ogni tributo d’entrata e d’uscita per le loro masserizie, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, sia all’atto dell’insediamento della famiglia, o della sua formazione, nello Stato di soggiorno sia al rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare dell’esenzione, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l’agente o i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. I divieti o le restrizioni, d’ordine economico, per l’importazione e l’esportazione non si applicano a questi oggetti.

Questi agenti, come anche i loro familiari conviventi, sono esenti, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. Riguardo al servizio militare o ad altre prestazioni stabilite dal diritto pubblico, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Riguardo alla nazionalità, il trattamento è il medesimo, qualora non siano cittadini dello Stato di soggiorno. In quest’ultimo Stato essi non sono sottoposti ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini di quel Paese, domiciliati nello stesso Comune.

Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.

Le convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra le Parti contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo, i quali, conformemente alla presente Convenzione, debbono esercitare le funzioni nella zona.

Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le funzioni nella zona, non sono soggette ad alcuna restrizione valutaria. Gli agenti possono trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.

Titolo IV Uffici

Art. 16

Le due amministrazioni competenti stabiliscono di comune accordo le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbinati.

Art. 17

Le amministrazioni competenti stabiliscono di comune accordo:

  1. gli impianti di servizio necessari dello Stato limitrofo, nonchè le indennità eventualmente dovute per l’utilizzo, segnatamente l’affitto o la partecipazione alle spese di costruzione, l’illuminazione, il riscaldamento e la pulizia;
  2. i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo nei veicoli in corso di viaggio.

Art. 18

I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo devono essere contrassegnati da stemmi ufficiali o da altri emblemi.

Gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati ad assicurare la disciplina all’interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, come anche a espellere qualsiasi perturbatore. Essi possono, all’occorrenza, richiedere a tal fine l’assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

Art. 19

Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo abbisognano durante il servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da diritti doganali e da ogni tassa di entrata o di uscita. A tale scopo non devono essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto altrimenti di comune accordo dalle amministrazioni competenti, i divieti e le restrizioni d’importazione o d’esportazione d’ordine economico non si applicano a questi oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano sia per l’esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici facenti parte di uno stesso valico di frontiera.

Art. 20

Lo Stato di soggiorno autorizza a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d’impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo, come anche il loro allacciamento alle installazioni corrispondenti dello Stato limitrofo. I raccordi diretti tra i servizi dello Stato limitrofo devono essere utilizzati soltanto per affari di servizio. Le comunicazioni sono considerate di natura interna dello Stato limitrofo.

I Governi dei due Stati s’impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione concernente l’utilizzazione di altri mezzi telecomunicativi.

Restano inoltre riservate le norme dei due Stati concernenti la costruzione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione.

Art. 21

La corrispondenza o i colli di servizio in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, sottomessi alla privativa postale, possono essere trasportati a cura degli agenti di questo Stato senza l’intervento del servizio postale o ferroviario dello Stato di soggiorno. Tali invii sono esentati da ogni tassa; debbono però circolare con il timbro ufficiale del servizio mittente.

Titolo V Dichiaranti in dogana

Art. 222

Le persone residenti in uno dei due Stati possono effettuare, presso gli uffici a controlli nazionali abbinati dei due Stati, ogni operazione relativa al controllo, senza alcuna autorizzazione speciale. Le autorità dell’altro Stato devono accordare loro lo stesso trattamento applicato ai propri cittadini.

Le disposizioni del numero 1 devono essere applicate ugualmente alle persone che compiono queste operazioni a titolo professionale. Le operazioni effettuate e i servizi resi in tali condizioni sono considerati, riguardo all’imposta sulla cifra d’affari, come esclusivamente effettuati o resi nello Stato al quale appartiene l’ufficio.

Le operazioni effettuate a titolo professionale dalle persone dello Stato limitrofo presso gli uffici a controlli nazionali abbinati appartenenti a detto Stato sono considerate, per quanto concerne la riscossione delle imposte dirette (imposta sul reddito e il patrimonio, ecc.) nonché l’applicazione della Convenzione conclusa tra le due Parti contraenti per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza 3 , come esclusivamente effettuate nello Stato limitrofo.

Le persone indicate al numero 2 possono, per tali operazioni, impiegare indifferentemente personale svizzero o germanico.

Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili, riguardo al passaggio della frontiera e al soggiorno in questo Stato, alle persone di cui ai numeri qui sopra. Le facilitazioni compatibili con queste prescrizioni devono essere accordate. Qualora l’attività di dette persone sia soggetta ad autorizzazione, siccome esercitata da stranieri, quest’ultima deve essere rilasciata gratuitamente da parte delle autorità competenti.

Titolo VI Disposizioni finali

Art. 23

Le autorità competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo i provvedimenti amministrativi necessari per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 24

I provvedimenti presi conformemente all’articolo 1, numero 3, possono essere abrogati di comune intesa o su domanda di uno dei due Stati; in quest’ultimo caso, lo Stato, il quale revoca i servizi sul suo territorio può domandare un termine d’evacuazione, che non deve superare i dodici mesi a decorrere dal momento della domanda.

Art. 25

Una Commissione mista germano‑svizzera sarà costituita il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, con il compito di:

  1. elaborare gli accordi previsti nell’articolo 1 e proporre eventuali modificazioni alla presente Convenzione;
  2. risolvere le difficoltà che potessero eventualmente risultare dall’applicazione della presente Convenzione.

Questa Commissione sarà composta di sei membri, nominati in numero eguale da ciascuno Stato contraente. Essa sceglierà, alternativamente fra i membri svizzeri e germanici, il Presidente, il quale non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da periti.

Art. 26

Restano espressamente riservati i provvedimenti, che uno dei due Stati dovesse prendere temporaneamente per ragioni di sicurezza nazionale. Il Governo dell’altro Stato deve esserne immediatamente informato.

Art. 27

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati il più presto possibile a Bonn.

Essa entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

La Convenzione può essere disdetta in ogni momento; essa cessa di aver effetto due anni dopo la denuncia.

In fede di che , i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Berna, il 1° giugno 1961 in due esemplari originali, in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Max Petitpierre
Lenz

E. G. Mohr
Zepf

Protocollo finale

Al momento della firma della Convenzione, data oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni, facenti parte integrante della Convenzione medesima:

  1. La presente Convenzione è applicabile anche alla regione di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania faccia al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, entro tre mesi a decorrere dall’entrata in vigore della Convenzione.
  2. A termini della presente Convenzione, l’espressione «cittadini» indica, riguardo alla Repubblica federale di Germania, i cittadini germanici giusta l’articolo 116, capoverso 1, della legge fondamentale.
  3. Gli accordi, di cui all’articolo 17, sono conchiusi per il traffico ferroviario, d’intesa con la competente amministrazione ferroviaria.
  4. Le persone residenti nello Stato limitrofo, secondo l’articolo 22, comprendono pure le persone giuridiche, le società commerciali come anche ogni altra società o associazione con sede nello stato limitrofo, ancorchè difettanti di personalità giuridica.

Fatto a Berna, il 1° giugno 1961 in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione Svizzera:

Per la
Repubblica federale di Germania:

Max Petitpierre
Lenz

E. G. Mohr
Zepf