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0.748.127.191.68

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
delle Barbados concernente il traffico aereo di linea

RU 2011 3761

Traduzione1

Concluso il 27 ottobre 2009

Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 giugno 2011

(Stato 29 giugno 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo delle Barbados

(di seguito chiamati «Parti»):

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto al minor numero possibile d’ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di agevolare l’ampliamento delle opportunità di servizi aerei internazionali;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di dar modo alle imprese di trasporti aerei di offrire ai passeggeri e agli speditori di merci prezzi e prestazioni competitivi e nell’intento di incoraggiare singole imprese di trasporti aerei a stabilire e introdurre prezzi innovativi e concorrenziali;

animati dal desiderio di assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione del trasporto aereo internazionale e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

  1. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile, per le Barbados, il Ministro competente per l’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  2. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  3. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’articolo 96 della Convenzione;
  4. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;
  5. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei convenuti;
  6. il termine «tariffa» indica i compensi, i prezzi e le tasse riscossi dalle imprese designate, e dai relativi agenti, per il trasporto di passeggeri, bagagli e/o merci (esclusi gli invii postali) nel traffico aereo, e le condizioni che determinano la disponibilità di detti compensi, prezzi o tasse;
  7. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica quanto stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;

L’Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all’Accordo concerne parimenti l’Allegato.

Art. 2 Concessione di diritti

Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell’esercizio di servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:

  1. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte;
  2. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  3. del diritto di imbarcare e sbarcare su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte;
  4. del diritto di imbarcare e sbarcare sul territorio di Stati terzi e nei punti specificati nell’Allegato al presente Accordo passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell’altra Parte specificati nell’Allegato al presente Accordo;

Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.

Se, a seguito di un conflitto armato, di disordini politici o di circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio, adattando dette linee in modo appropriato e accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

Art. 3 Esercizio dei diritti

Le imprese designate fruiscono di condizioni di concorrenza pari ed eque per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.

Nessuna Parte limita il diritto di ognuna delle imprese designate di effettuare trasporti aerei internazionali fra i rispettivi territori delle Parti o fra il territorio di una Parte e i territori di Stati terzi.

Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti sul mercato. In conformità con questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume di traffico, le frequenze, il numero di destinazioni, la regolarità dei servizi oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni analoghe e conformi all’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti

Le leggi e i regolamenti di una Parte che, sul suo territorio, disciplinano l’entrata e l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o l’esercizio e la navigazione di questi aeromobili mentre si trovano all’interno del suo territorio, sono applicabili agli aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte.

Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte l’entrata, il soggiorno o l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli o merci degli aeromobili (inclusi i regolamenti riguardanti l’ingresso, lo sdoganamento, la sicurezza della navigazione aerea l’immigrazione, i passaporti, la materia doganale e le misure sanitarie [quarantena] o, nel caso della posta, i regolamenti postali) devono essere osservate da tali passeggeri ed equipaggi, o dalle persone operanti a loro nome, e applicate ai bagagli e alle merci delle imprese designate dell’altra Parte all’entrata, all’uscita e durante la permanenza nel territorio dell’altra Parte.

Nessuna Parte può privilegiare la propria impresa o qualsiasi altra impresa di trasporti aerei rispetto a quelle designate dell’altra Parte, che offrono servizi aerei internazionali paragonabili, in applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione e autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte conferisce il diritto all’altra Parte, per via diplomatica, di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate nell’Allegato al presente Accordo, nonché di revocare o di modificare la designazione di ciascuna impresa.

Al ricevimento della designazione, l’altra Parte accorda le autorizzazioni e i permessi necessari riducendo al minimo il ritardo sul piano procedurale, a condizione che:

  1. nel caso delle imprese designate dalla Svizzera:1.le imprese di trasporti aerei abbiano la sede principale nel territorio della Svizzera e siano titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla Svizzera, e2.le imprese di trasporti aerei siano di proprietà diretta o maggioritaria e sotto il controllo effettivo della Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e/o di cittadini svizzeri o di Stati membri dell’Unione europea;
  2. in caso di imprese designate dalle Barbados:1.le imprese di trasporti aerei abbiano la sede nel territorio delle Barbados oppure nel territorio degli Stati membri della Comunità Caraibica, secondo il trattato rivisto di Chaguaramas, e siano titolari di un’autorizzazione d’esercizio valida, secondo la legislazione delle Barbados e del territorio in questione, e2.l’effettivo controllo delle autorità su quest’impresa sia esercitato e mantenuto dalle Barbados o da uno Stato membro della Comunità Caraibica responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente stabilita nella designazione,3.le imprese di trasporti aerei siano di proprietà diretta o maggioritaria e sotto il controllo effettivo delle Barbados, degli Stati membri della Comunità Caraibica e/o di cittadini di detti Stati.

Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino di essere in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.

Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono esercitare in ogni momento qualsiasi servizio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione d’esercizio

Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:

  1. in caso di imprese designate dalla Svizzera:1.le imprese di trasporti aerei non hanno la sede principale in Svizzera e non sono titolari di un certificato di operatore aereo valido rilasciato dalla Svizzera, e2.le imprese di trasporti aerei non sono di proprietà diretta o maggioritaria e sotto il controllo effettivo della Svizzera, degli Stati membri dell’Unione europea e/o di cittadini svizzeri o di Stati membri dell’Unione europea;
  2. in caso di imprese designate dalle Barbados:1.le imprese di trasporti aerei non hanno sede nel territorio delle Barbados oppure nel territorio degli Stati membri della Comunità Caraibica, secondo il trattato rivisto di Chaguaramas, e non sono titolari di un’autorizzazione d’esercizio valida, secondo la legislazione delle Barbados e del territorio in questione, e2.l’effettivo controllo delle autorità su quest’impresa non è esercitato e mantenuto dalle Barbados o da uno Stato membro della Comunità Caraibica responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, e3.le imprese di trasporti aerei non sono di proprietà diretta o maggioritaria e sotto il controllo effettivo delle Barbados, degli Stati membri della Comunità Caraibica e/o di cittadini di detti Stati;
  3. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure;
  4. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Questi diritti possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte sempre che la revoca, la sospensione o l’imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione

Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che il loro impegno reciproco di proteggere la sicurezza dell’aviazione civile dagli interventi illeciti è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il carattere generale dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 1963 3 , della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 1970 4 , della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971 5 , del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, concluso a Montreal il 24 febbraio 1988 6 , e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono.

Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto tali disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede di attività principale o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché siano effettivamente applicati sul proprio territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco e il carico. Ciascuna Parte prende favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall’altra Parte di adottare misure speciali di sicurezza per far fronte ad una minaccia specifica.

In caso di un’effettiva cattura illecita o di una minaccia di cattura illecita di un aeromobile civile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o delle installazioni per la navigazione aerea, le Parti si aiutano reciprocamente facilitando le comunicazioni e con altre misure appropriate per porre fine con rapidità e sicurezza a un simile incidente o a una simile minaccia di incidente.

Se una Parte ha motivi fondati di credere che l’altra Parte non rispetti gli standard di sicurezza nell’aviazione di cui al presente articolo, le autorità aeronautiche di questa Parte possono richiedere consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra Parte. Se entro quindici (15) giorni dall’inizio delle consultazioni, o nei termini stabiliti da entrambe le Parti, non si è giunti a un accordo soddisfacente, la Parte che ha richiesto la consultazione dispone di un motivo per bloccare, rifiutare, revocare, limitare o legare a condizioni le autorizzazioni delle imprese di trasporti aerei designate. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti provvisori prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

Art. 8 Sicurezza tecnica

Le autorità aeronautiche dell’altra Parte devono riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze per i servizi convenuti rilasciati o riconosciuti dall’autorità aeronautica di una Parte ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si riservano tuttavia il diritto di rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il proprio territorio oppure per gli atterraggi sul proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o riconosciuti validi dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato terzo.

Se i privilegi e le condizioni dei brevetti di idoneità e delle licenze menzionate nel paragrafo 1, rilasciati dalle autorità aeronautiche a una Parte, a una persona oppure all’impresa di trasporti aerei designata o relativi a un aeromobile, per l’esercizio dei servizi convenuti, derogano alle norme minime, stabilite in virtù della Convenzione, e se tale deroga è notificata all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, l’altra Parte può esigere una consultazione tra le autorità aeronautiche, secondo l’articolo 20 del presente Accordo, per chiarire la prassi messa in dubbio.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono chiedere in ogni momento consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra Parte nei settori concernenti gli impianti aeroportuali, l’equipaggio, gli aeromobili e il loro esercizio. Tali consultazioni devono svolgersi entro trenta (30) giorni dal ricevimento della domanda oppure entro i termini stabiliti precedentemente di comune accordo.

Se, dopo tali consultazioni, le autorità aeronautiche di una Parte constatano che in questi settori le autorità aeronautiche dell’altra Parte non mantengono né applicano effettivamente gli standard e le disposizioni di sicurezza corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in quel momento in base alla Convenzione, comunicano a queste ultime queste constatazioni e i passi necessari per adempiere a queste norme minime. Le autorità aeronautiche dell’altra Parte adottano le opportune misure per rimediarvi. Se entro quindici (15) giorni, o un termine diverso concordato tra le autorità aeronautiche delle Parti, non si dà inizio alle opportune misure, può essere applicato l’articolo 6 del presente Accordo.

Secondo l’articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dalle imprese designate di una Parte oppure a loro nome durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti autorizzati di quest’altra Parte a bordo e intorno all’aeromobile, in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi, nonché allo stato apparente dell’aeromobile e del suo equipaggiamento (nel presente articolo denominata «ispezione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati.

le autorità aeronautiche della Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione, è libera di desumere che i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati o riconosciuti validi i certificati o i brevetti per questo aeromobile o per il suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle norme minime oppure superano quelle stabilite in base alla Convenzione. Nel caso di un rifiuto di concedere l’accesso nel quadro di un’ispezione dell’area di traffico, possono essere tratte le stesse conclusioni.

Se una simile ispezione dell’area di traffico o una serie di simili ispezioni dà adito a seri motivi per temere che:

  1. un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponda alle norme minime stabilite in quel momento in base alla Convenzione, o
  2. vi sia una lacuna a livello di manutenzione effettiva e di esecuzione dei requisiti di sicurezza stabiliti a quel momento in base alla Convenzione,

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte si riservano il diritto di sospendere immediatamente o modificare l’autorizzazione di esercizio delle imprese designate dell’altra Parte nel caso in cui le autorità aeronautiche della prima Parte, a seguito dei risultati di un’ispezione o di una serie di ispezioni dell’area di traffico, di un accesso negato per un’ispezione dell’area di traffico, di consultazioni o altrimenti, giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei.

Tutte le misure adottate dall’autorità aeronautica di una Parte in conformità con i paragrafi 4 oppure 7 summenzionati sono abrogate appena vengono a cadere le ragioni di tali misure.

Art. 9 Leasing

Ognuna delle Parti può impedire l’uso di aeromobili presi in leasing per i servizi menzionati nel presente Accordo che non soddisfano le disposizioni degli articoli 7 (Sicurezza dell’aviazione ) e 8 (Sicurezza tecnica).

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equipaggi) da qualsiasi impresa, a determinate condizioni anche da altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non porti l’impresa locatrice dell’aeromobile a esercitare diritti di traffico che non le competono.

Art. 10 Esenzione da dazi e tasse

All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi trasportati a bordo di tali aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che detti equipaggiamenti, attrezzature e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta.

Sono inoltre esentati da questi dazi e tasse, fatte salve le tasse per i servizi resi:

  1. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte;
  2. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali;
  3. i carburanti e i lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate di una Parte, anche se tali provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono state imbarcate;
  4. altri oggetti destinati ad essere utilizzati a bordo oppure per l’esercizio o la manutenzione degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei designate dell’altra Parte, impiegati nei servizi internazionali, come anche le riserve di biglietti aerei stampati, lettere di trasporto aereo, materiale stampato sul quale figura il simbolo dell’impresa e materiale pubblicitario usuale distribuito dalle imprese di trasporti aerei gratuitamente;
  5. il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate per fini commerciali e operativi all’interno dell’aeroporto, a condizione che detto materiale e dette attrezzature siano finalizzate al trasporto dei passeggeri e delle merci.

Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.

L’esenzione prevista dal presente articolo si applica parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese sulla locazione o sul trasferimento nel territorio dell’altra Parte di prodotti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche quest’altra Parte accordi una tale esenzione a suddette imprese.

Art. 11 Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell’aeroporto riservata a questo scopo saranno sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza contro le azioni violente, la pirateria aerea, il contrabbando di sostanze stupefacenti e i provvedimenti per il controllo dell’immigrazione non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe.

Art. 12 Tasse di utilizzazione

Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque, ragionevoli e non ingiustamente discriminatorie. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese di trasporti aerei designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati nei servizi internazionali.

Ciascuna Parte incoraggia consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul proprio territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità o organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 13 Attività commerciali

Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell’altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.

Per l’attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono tutti i provvedimenti del caso per assicurare che le rappresentanze delle imprese designate dell’altra Parte funzionino in modo adeguato.

In particolare ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul proprio territorio direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in valuta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le imprese designate di ciascuna Parte oppure con imprese di uno Stato terzo, purché tali imprese dispongano della corrispondente autorizzazione d’esercizio, accordi di cooperazione per la commercializzazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked space»), accordi di ripartizione di codici («code sharing») o altri accordi commerciali.

Art. 14 Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto, su richiesta, di convertire e di trasferire all’estero il denaro ricavato dall’esercizio regolare. La conversione e il trasferimento sono consentiti con riserva delle disposizioni in materia di valuta in vigore al momento dell’inoltro della richiesta di trasferimento e dei tassi di cambio per pagamenti correnti.

Art. 15 Tariffe

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere la notifica dell’approvazione delle tariffe riscosse per il trasporto di passeggeri e/o merci per le linee indicate nell’allegato del presente Accordo. Le tariffe devono tenere conto dei costi d’esercizio, di un utile ragionevole, delle condizioni predominanti di concorrenza e di mercato, nonché degli interessi degli utenti dei servizi di trasporto.

Se è richiesta la notifica dell’approvazione, le tariffe devono essere comunicate alle autorità aeronautiche delle Parti almeno ventuno (21) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Se le autorità aeronautiche delle Parti non si manifestano entro quattordici (14) giorni dall’inoltro della richiesta, le nuove tariffe entrano in vigore. Il periodo di ventuno (21) giorni può essere accorciato in casi particolari, se lo concordano le autorità aeronautiche.

Gli interventi delle Parti si limitano a:

  1. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  2. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  3. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.

Se le autorità aeronautiche della Parte che esige la notifica non approvano le tariffe inoltrate, esse contattano le autorità aeronautiche dell’altra Parte per provvedere a fissare la tariffa di comune accordo. Le relative trattative devono avere inizio entro quindici (15) giorni dalla data in cui le autorità aeronautiche di una Parte hanno comunicato alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la non approvazione delle tariffe.

Se non si giunge a un’intesa, la controversia è sottoposta alla procedura prevista nell’articolo 19 del presente Accordo. La tariffa già fissata resta in vigore fino a quando non vengono stabilite nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 19 del presente Accordo.

Art. 16 Approvazione degli orari

Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano notificati o inoltrati per approvazione alle proprie autorità aeronautiche almeno trenta (30) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi modifica significativa di orario.

Per i voli supplementari che le imprese designate di una Parte intendono esercitare sui servizi convenuti al di fuori degli orari approvati, è necessario chiedere previamente l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra Parte. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

Art. 17 Statistiche

Le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si trasmettono reciprocamente, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

Art. 18 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all’attuazione, all’interpretazione, all’applicazione o alla modifica del presente Accordo. Simili consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda scritta dell’altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la propria posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili sotto il profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

Art. 19 Composizione delle controversie

In caso di controversie fra le Parti sul presente Accordo, le Parti si impegnano in primo luogo a giungere a una soluzione mediante negoziati diretti o per via diplomatica. Se le trattative non portano a una soluzione, le Parti possono sottoporre la controversia per parere all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale o a terzi. Se la controversia non può essere composta, su richiesta di una delle Parti può essere sottoposta a un tribunale arbitrale.

In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide in merito alla suddivisione delle spese procedurali.

Le Parti si impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 20 Modifiche

Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica entra in vigore appena le due Parti si sono notificate reciprocamente l’adempimento delle necessarie procedure interne.

In caso di entrata in vigore di una convenzione multilaterale relativa a un oggetto disciplinato nel presente Accordo, adottata da entrambe le Parti, queste ultime si impegnano ad avviare colloqui per la modifica del presente Accordo, allo scopo di conformare le disposizioni a quelle della convenzione multilaterale.

Art. 21 Denuncia

Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo; la notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

L’Accordo termina dodici (12) mesi dopo che l’altra Parte ha ricevuto la notifica della denuncia, sempre che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine.

Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la denuncia si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 22 Deposito

Il presente Accordo e le successive modifiche sono depositati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’un l’altra l’adempimento delle procedure interne necessarie che consentono la conclusione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bridgetown, il 27 ottobre 2009, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca e inglese, i due testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze di attuazione, di interpretazione o di applicazione del presente Accordo, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo delle Barbados:

Armin Ritz

Maxine McClean

Allegato

Tavole delle linee

Tavola delle linee I

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei convenuti:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti nelle Barbados

Punti oltre le Barbados

Svizzera

da convenire

tutti i punti

da convenire

Tavola delle linee II

Linee sulle quali le imprese designate dalle Barbados possono esercitare servizi aerei convenuti:

Punti di decollo

Punti di scalo intermedi

Punti in Svizzera

Punti oltre la Svizzera

Barbados

da convenire

tutti i punti

da convenire

Note:

1. Punti di scalo intermedi e punti oltre su tutte le linee specificate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di singoli di essi.

2. Ciascuna impresa designata può far terminare uno o più servizi convenuti sul territorio dell’altra Parte.

3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi e punti oltre non indicati nell’Allegato al presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell’altra Parte.