Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,
nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,
riferendosi alla legislazione agricola svizzera, applicabile nel Liechtenstein in forza del Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale);
tenuto conto in particolare dell’articolo 4 capoverso 2 del Trattato doganale;
per disciplinare la partecipazione del Liechtenstein alle misure della politica agricola svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Allegato 1
Il presente allegato elenca le misure attuate dalla Svizzera alle quali il Liechtenstein partecipa o parteciperà finanziariamente nonché le misure attuate e finanziate dal Liechtenstein stesso.
1. Misure che attua la Svizzera
Tabella 1: Spese, partecipazione secondo il calcolo effettivo
Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.
Tabella 2: Spese, partecipazione secondo il calcolo forfettario
Per le spese elencate nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.
Tabella 3: Proventi, partecipazione secondo il calcolo effettivo
Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 11. Ogni anno l’Ufficio federale dell’agricoltura comunica gli importi.
Tabella 4: Proventi, partecipazione secondo il calcolo forfettario
Per i proventi elencati nella tabella seguente, la partecipazione finanziaria del Liechtenstein è calcolata secondo l’articolo 12.
2. Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia
Tabella 5: Misure che il Liechtenstein stesso attua e finanzia
Le misure elencate nella tabella seguente sono attuate e finanziate integralmente dal Liechtenstein stesso.
3. Somma forfettaria per le spese amministrative
La somma forfettaria annuale che il Liechtenstein è tenuto a versare in relazione all’esecuzione del presente Accordo ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 1 è stata fissata, in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2, a CHF 40 000 a partire dall’anno civile 2022.
Allegato 2
1. Rilevamento dei documenti e dei dati necessari e loro trasmissione
L’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense acquisisce i documenti e i dati necessari a emanare le decisioni relative alla concessione dei contributi e li trasmette all’Ufficio federale dell’agricoltura.
2. Presentazione di domande dei richiedenti liechtensteinensi
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati devono essere presentate al servizio d’amministrazione conformemente agli articoli 3 e 4 a OSL .
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per il latte commerciale devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense.
Le domande dei richiedenti liechtensteinensi per il versamento del supplemento per i cereali devono essere presentate all’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense entro i termini di cui all’articolo 24 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.
3. Pagamento di contributi ai richiedenti liechtensteinensi
Il pagamento di eventuali contributi ai richiedenti liechtensteinensi può essere effettuato dall’Ufficio federale dell’agricoltura o dall’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense:
- l’Ufficio federale dell’agricoltura effettua il pagamento dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il latte senza insilati (art. 5 OSL);
- l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per il latte commerciale (analogamente all’art. 5 OSL);
- l’Ufficio dell’ambiente liechtensteinense effettua il pagamento del supplemento per i cereali (analogamente all’art. 11 OCSC ) entro i termini di cui all’articolo 26 dell’ordinanza liechtensteinense sull’integrazione al reddito agricolo.