Lexipedia

0.916.111.312

Convenzione
sull’assistenza alimentare

RU 2012 7487

Traduzione

Conclusa a Londra il 25 aprile 2012

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 2012

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2013

(Stato 7 luglio 2020)

Preambolo

Le Parti della presente Convenzione,

confermando il loro impegno continuativo nei riguardi delle finalità tuttora valide della Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 1 volte a contribuire alla sicurezza alimentare nel mondo e a migliorare la capacità della comunità internazionale di far fronte a situazioni di emergenza alimentare e di sopperire al fabbisogno alimentare dei Paesi in via di sviluppo;

desiderose di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dell’assistenza alimentare destinata a preservare la vita e ad alleviare le sofferenze delle popolazioni più vulnerabili soprattutto nelle situazioni di emergenza, rafforzando la cooperazione e il coordinamento internazionali, segnatamente tra le Parti e le parti interessate;

riconoscendo che le popolazioni vulnerabili hanno fabbisogni alimentari e nutrizionali particolari;

affermando che spetta agli Stati assumere la responsabilità primaria di garantire la propria sicurezza alimentare nazionale e, di conseguenza, di provvedere alla realizzazione progressiva del diritto a un’alimentazione adeguata come enunciato nelle Linee guida volontarie per sostenere la concretizzazione pr o gressiva del diritto ad un’alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), adottate dal Consiglio della FAO nel novembre 2004;

incoraggiando i governi dei Paesi che soffrono d’insicurezza alimentare a elaborare e ad attuare strategie nazionali intese ad affrontare le ragioni profonde di tale insicurezza mediante l’adozione di misure a lungo termine nonché a garantire collegamenti adeguati tra le attività di aiuto, recupero e sviluppo;

tenendo conto del diritto umanitario internazionale e dei principi umanitari fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza;

tenendo conto dei Principi e buone prassi del donatore umanitario approvati a Stoccolma il 17 giugno 2003;

riconoscendo che le Parti seguono le loro politiche in materia di concessione di assistenza alimentare nelle situazioni di emergenza e di non emergenza;

considerando il Piano d’azione del Vertice mondiale dell’alimentazione adottato a Roma nel 1996 nonché i cinque Principi di Roma per una sicurezza alimentare globale sostenibile enunciati nella Dichiarazione del Vertice mondiale sulla sicu rezza alimentare del 2009 e soprattutto l’impegno di raggiungere la sicurezza alimentare in tutto il mondo e lo sforzo costante volto a ridurre la povertà e a debellare la fame, ribadito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua Dichiara zi o ne del Millennio ;

considerando gli impegni presi dai Paesi donatori e beneficiari per migliorare l’efficacia dell’aiuto allo sviluppo mediante l’applicazione dei principi enunciati nella Dichiarazione di Parigi sull’efficacia dell’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) adottata nel 2005;

determinate ad agire conformemente ai loro obblighi derivanti dall’appartenenza all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e soprattutto a tutte le discipline dell’OMC in materia di aiuto alimentare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Finalità

La presente Convenzione si propone come finalità di salvare delle vite, di ridurre la fame nonché di migliorare la sicurezza alimentare e la situazione nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili:

  1. sopperendo al fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili mediante impegni assunti dalle Parti intesi a fornire un’assistenza alimentare che faciliti l’accesso ad alimenti adeguati, sicuri e nutrienti e ne favorisca il consumo;
  2. garantendo che l’assistenza alimentare fornita alle popolazioni più vulnerabili sia appropriata, tempestiva, efficace, efficiente e basata sul fabbisogno e su principi condivisi;
  3. facilitando lo scambio di informazioni, la cooperazione e il coordinamento e offrendo un forum di discussione inteso a migliorare l’impiego efficace, efficiente e coerente delle risorse delle Parti per sopperire al fabbisogno.

Art. 2 Principi di assistenza alimentare

Le Parti, nel procurare e fornire assistenza alimentare alle popolazioni più vulnerabili, dovrebbero rispettare sempre i principi seguenti:

  1. principi generali di assistenza alimentare:(i)fornire assistenza alimentare soltanto quando rappresenta il mezzo più efficace e appropriato per sopperire al fabbisogno alimentare o nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili,(ii)fornire assistenza alimentare tenendo conto degli obiettivi di recupero e di sviluppo a lungo termine dei Paesi beneficiari sostenendo, ove opportuno, l’obiettivo più ampio di conseguire la sicurezza alimentare,(iii)fornire assistenza alimentare in un modo che protegga i mezzi di sostentamento e rafforzi l’autonomia e la resilienza delle popolazioni vulnerabili e delle collettività locali, che prevenga e attenui le crisi di sicurezza alimentare e consenta di prepararsi a fronteggiarle,(iv)fornire assistenza alimentare in un modo che permetta di evitare la dipendenza e di ridurre al minimo l’impatto negativo diretto e indiretto sui beneficiari e su altre persone,(v)fornire assistenza alimentare in un modo che non incida negativamente sulla produzione locale, sulle condizioni di mercato, sulle strutture di commercializzazione e sugli scambi o sui prezzi dei beni di prima necessità per le popolazioni vulnerabili,(vi)fornire assistenza alimentare, ove possibile, esclusivamente sotto forma di doni;
  2. principi di un’assistenza alimentare efficace:(i)al fine di aumentare l’importo disponibile per finanziare l’assistenza alimentare destinata alle popolazioni vulnerabili e di promuovere l’efficienza, ridurre il più possibile i costi connessi,(ii)cercare attivamente di cooperare, coordinare e scambiare informazioni per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei programmi di assistenza alimentare e la coerenza tra l’assistenza alimentare e i settori e gli strumenti di politica correlati,(iii)acquistare gli alimenti e gli altri componenti dell’assistenza alimentare sui mercati locali o regionali, ove possibile e appropriato,(iv)fornire in misura crescente un’assistenza alimentare svincolata in contanti, ove sia possibile e risponda al fabbisogno,(v)monetizzare l’aiuto alimentare unicamente se un fabbisogno preciso lo giustifica e per migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni vulnerabili; basare la monetizzazione su un’analisi di mercato oggettiva e trasparente ed evitare malversazioni commerciali,(vi)fare in modo che l’assistenza alimentare non venga usata per promuovere gli obiettivi di sviluppo dei mercati delle Parti,(vii)evitare il più possibile la riesportazione dell’aiuto alimentare, se non per prevenire una situazione di emergenza o per reagirvi; riesportare l’aiuto alimentare unicamente in modo da evitare malversazioni commerciali,[tab](viii) riconoscere, se del caso, che spetta alle autorità competenti o alle parti interessate assumere il compito e la responsabilità principali di organizzare, coordinare e attuare le operazioni di assistenza alimentare;
  3. principi relativi alla fornitura dell’assistenza alimentare:(i)destinare l’assistenza alimentare in funzione del fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili,(ii)coinvolgere i beneficiari, e se del caso le altre parti interessate, nella valutazione del loro fabbisogno e nella concezione, attuazione, controllo e valutazione dell’assistenza alimentare,(iii)fornire un’assistenza alimentare che sia conforme alle norme applicabili in materia di sicurezza sanitaria e di qualità e che rispetti le abitudini alimentari locali e culturali nonché il fabbisogno nutrizionale dei beneficiari,(iv)rispettare la dignità dei beneficiari dell’assistenza alimentare;
  4. principi di responsabilità in materia di assistenza alimentare:(i)adottare misure precise e adeguate per rafforzare la responsabilità e la trasparenza delle politiche, dei programmi e delle operazioni di assistenza alimentare,(ii)monitorare, valutare e comunicare, a intervalli regolari e in modo trasparente, i risultati e l’impatto delle attività di assistenza alimentare per sviluppare maggiormente la buona prassi e massimizzarne l’efficacia.

Art. 3 Relazione con gli accordi dell’OMC

La presente Convenzione non ha l’effetto di derogare agli obblighi esistenti o futuri che si applicano tra le Parti nell’ambito dell’OMC. In caso di conflitto tra detti obblighi e la presente Convenzione, prevalgono i primi. La presente Convenzione non pregiudica le posizioni che una Parte può adottare nell’ambito di negoziati in seno all’OMC.

Art. 4 Paese ammissibile, popolazioni vulnerabili ammissibili, prodotti ammissibili, attività ammissibili e costi connessi

Per «Paese ammissibile» si intende ogni Paese iscritto nell’elenco dei beneficiari degli aiuti pubblici allo sviluppo stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’OCSE od ogni altro Paese designato nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Per «popolazioni vulnerabili ammissibili» si intendono popolazioni vulnerabili di ogni Paese ammissibile.

Per «prodotti ammissibili» si intendono prodotti destinati al consumo umano che sono conformi alle politiche e alle disposizioni legislative nazionali pertinenti del Paese in cui si svolgono le operazioni, comprese, se del caso, le norme internazionali applicabili in materia di sicurezza sanitaria e di qualità degli alimenti nonché prodotti che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno alimentare e a proteggere i mezzi di sussistenza nelle situazioni di emergenza e di recupero rapido. L’elenco dei prodotti ammissibili è disponibile nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Queste attività ammissibili sono descritte in modo più dettagliato nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Le attività ammissibili per adempiere l’impegno annuale minimo di una Parte ai sensi dell’articolo 5 sono conformi all’articolo 1 e comprendono almeno le seguenti attività:

  1. la fornitura e la distribuzione di prodotti ammissibili;
  2. la fornitura di fondi in contanti e di buoni per l’acquisto di alimentari;
  3. interventi nutrizionali.

I costi connessi ammissibili per l’esecuzione dell’impegno annuale minimo di una Parte ai sensi dell’articolo 5 sono conformi all’articolo 1 e sono limitati ai costi collegati direttamente alla prestazione delle attività ammissibili, come precisato nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Art. 5 Impegno

Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte accetta di assumere un impegno annuale in materia di assistenza alimentare, stabilito in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti. L’impegno assunto da ciascuna Parte è chiamato «impegno annuale minimo».

L’impegno annuale minimo è espresso in termini di valore o di quantità, come precisano le norme relative alla procedura e all’attuazione. Per esprimere il proprio impegno, una Parte può utilizzare un valore o una quantità minimi oppure una combinazione di entrambi.

Gli impegni annuali minimi in termini di valore possono essere espressi nella valuta scelta dalla Parte. Gli impegni annuali minimi in termini di quantità possono essere espressi in tonnellate di equivalente cereali o in altre unità di misura precisate nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Ogni Parte notifica al segretariato il suo impegno annuale minimo iniziale il più presto possibile e al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione o entro tre mesi dalla sua adesione alla presente Convenzione.

Ogni Parte notifica al segretariato qualsiasi cambiamento relativo al suo impegno annuale minimo per gli anni successivi al più tardi il quindici dicembre dell’anno che precede il cambiamento.

Il segretariato comunica al più presto, e in ogni caso entro il primo gennaio di ogni anno, l’aggiornamento degli impegni annuali minimi a tutte le Parti.

I contributi destinati ad adempiere gli impegni annuali minimi dovranno essere versati, ove possibile, esclusivamente sotto forma di doni. Per quanto riguarda l’assistenza alimentare presa in considerazione per realizzare l’impegno assunto da una Parte, almeno l’80 per cento dell’assistenza destinata ai Paesi ammissibili e alle popolazioni vulnerabili ammissibili è versata esclusivamente sotto forma di doni, come precisano le norme relative alla procedura e all’attuazione. Nella misura del possibile le Parti si sforzeranno di superare progressivamente questa percentuale. I contributi che non sono versati esclusivamente sotto forma di doni dovranno essere indicati nel rapporto annuale di ciascuna Parte.

Le Parti si impegnano a effettuare tutte le operazioni di assistenza alimentare oggetto della presente Convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali.

Le Parti devono garantire che la fornitura di assistenza alimentare non sia collegata direttamente o indirettamente, in modo formale o informale, esplicitamente o implicitamente, a esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i Paesi beneficiari.

Per adempiere il proprio impegno annuale minimo, indipendentemente dal fatto che sia espresso in termini di valore o di quantità, una Parte verserà contributi che sono conformi alla presente Convenzione e consistono in fondi destinati a finanziare i prodotti e le attività ammissibili nonché i costi connessi, ai sensi dell’articolo 4 e come precisato nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.

I contributi versati per adempiere l’impegno annuale minimo assunto ai sensi della presente Convenzione possono essere destinati unicamente a Paesi o popolazioni vulnerabili ammissibili, ai sensi dell’articolo 4 e come precisato nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.

I contributi delle Parti possono essere erogati in forma bilaterale, tramite organizzazioni intergovernative, altri organismi internazionali o altri partner che operano nell’ambito dell’assistenza alimentare, ma non tramite le altre Parti.

Ogni Parte si impegna per adempiere il suo impegno annuale minimo. Se una Parte non vi riesce per un determinato anno, descrive le circostanze che hanno causato l’inadempimento nel suo rapporto annuale per l’anno in questione. La quota rimasta scoperta è aggiunta all’impegno annuale minimo della Parte per l’anno successivo, sempre che il Comitato istituito in virtù dell’articolo 7 non decida altrimenti o che circostanze straordinarie giustifichino di non farlo.

Se il contributo di una Parte supera il suo impegno annuale minimo, la percentuale eccedente, fino a concorrenza del cinque per cento del suo impegno annuale minimo, può essere calcolata a titolo di impegno della Parte per l’anno successivo.

Art. 6 Rapporti annuali e scambio di informazioni

Entro i novanta giorni successivi alla fine dell’anno civile ogni Parte presenta al segretariato, conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione, un rapporto annuale che precisa come ha adempiuto il suo impegno annuale minimo assunto ai sensi della presente Convenzione.

Il rapporto annuale contiene una sezione argomentativa che può includere informazioni sul modo in cui le politiche, i programmi e le operazioni della Parte in materia di assistenza alimentare contribuiscono ad attuare gli obiettivi e i principi della presente Convenzione.

Le Parti dovrebbero, su una base di continuità, scambiare informazioni sulle rispettive politiche e i programmi in materia di assistenza alimentare nonché sui risultati delle loro valutazioni di dette politiche e programmi.

Art. 7 Comitato per l’assistenza alimentare

È istituito un Comitato per l’assistenza alimentare («Comitato») composto da tutte le Parti della presente Convenzione.

Il Comitato prende le decisioni in occasione delle sue sessioni ufficiali ed espleta le funzioni necessarie per attuare le disposizioni della presente Convenzione conformemente ai principi e agli obiettivi della medesima.

Il Comitato adotta le sue norme relative alla procedura; può inoltre adottare norme che precisano le disposizioni della presente Convenzione per garantirne la corretta attuazione. Il documento FAC(11/12)1 – 25 aprile 2012 del comitato per l’aiuto alimentare istituito dalla Convenzione sull’aiuto alime n tare del 1999 funge da normativa iniziale relativa alla procedura e all’attuazione per la presente Convenzione. Il Comitato può successivamente decidere di modificare queste norme relative alla procedura e all’attuazione.

Il Comitato adotta le proprie decisioni consensualmente, vale a dire che nessuna Parte si è opposta formalmente alle decisioni proposte dal Comitato su una questione discussa durante una sessione ufficiale. Un’opposizione formale può essere espressa durante la sessione ufficiale o entro i trenta giorni successivi alla distribuzione del verbale della sessione ufficiale contenente le decisioni proposte.

Per ogni anno il segretariato prepara all’attenzione del Comitato un rapporto sommario redatto, adottato e pubblicato conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Il Comitato dovrebbe fungere da forum di discussione tra le Parti per quanto concerne le questioni relative all’assistenza alimentare quali la necessità di ottenere impegni di natura finanziaria adeguati e tempestivi per sopperire al fabbisogno alimentare e nutrizionale soprattutto in situazioni di emergenza o di crisi specifiche. Il Comitato dovrebbe facilitare lo scambio e la divulgazione di informazioni con le altre parti interessate, che può consultare e alle quali può chiedere informazioni per supportare i suoi dibattiti.

Ogni Parte designa un rappresentante al quale il segretariato invia i pareri e le altre comunicazioni.

Art. 8 Presidente e vicepresidente del Comitato

Nell’ultima sessione ufficiale di ogni anno il Comitato designa un presidente e un vicepresidente per l’anno successivo.

Il presidente ha i compiti seguenti:

  1. approvare l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione ufficiale o riunione informale;
  2. presiedere le sessioni ufficiali o le riunioni informali;
  3. aprire e chiudere ogni sessione ufficiale o riunione informale;
  4. sottoporre per approvazione al Comitato l’ordine del giorno provvisorio all’inizio di ciascuna sessione ufficiale o riunione informale;
  5. dirigere i dibattiti e assicurare l’osservanza delle norme relative alla procedura e all’attuazione;
  6. accordare il diritto di parola alle Parti;
  7. deliberare sulle eventuali mozioni d’ordine conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione applicabili;
  8. rivolgere domande e annunciare le decisioni.

In caso di assenza del presidente a una sessione ufficiale o a una riunione informale o a parte di esse o in caso di impossibilità temporanea dello stesso a esercitare le proprie funzioni, il vicepresidente lo sostituisce. In caso di assenza sia del presidente che del vicepresidente, il Comitato designa un presidente ad interim .

Se, per qualunque motivo, il presidente è impossibilitato a esercitare ulteriormente il proprio incarico, il vicepresidente gli subentra nell’ufficio sino alla fine dell’anno in corso.

Art. 9 Sessioni ufficiali e riunioni informali

Il Comitato tiene sessioni ufficiali e riunioni informali conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Il Comitato tiene almeno una sessione ufficiale all’anno.

Il Comitato tiene sessioni ufficiali e riunioni informali supplementari su richiesta del presidente o di almeno tre delle Parti.

Il Comitato può invitare ad assistere alle sue sedute ufficiali o alle sue riunioni informali osservatori e parti interessate importanti che desiderano discutere questioni particolari in relazione all’assistenza alimentare, conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Il Comitato si riunisce in un luogo stabilito conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione.

L’ordine del giorno delle sessioni ufficiali e delle riunioni informali è stabilito conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione.

Il verbale di una sessione ufficiale, che comprende tutte le decisioni proposte dal Comitato, è distribuito entro i trenta giorni successivi alla sessione in questione.

Art. 10 Segretariato

Il Comitato designa un segretariato e si avvale dei suoi servizi, conformemente alle norme relative alla procedura e all’attuazione. Il Comitato chiede al Consiglio internazionale dei cereali (CIC) che il segretariato di quest’ultimo funga inizialmente da segretariato del Comitato.

Il segretariato assolve le funzioni enunciate nella presente Convenzione e nelle norme relative alla procedura e all’attuazione, si occupa dei compiti amministrativi, comprese l’elaborazione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, ed esercita le altre funzioni identificate dal Comitato.

Art. 11 Composizione delle controversie

Il Comitato si adopera per comporre ogni controversia insorta fra le Parti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione o delle norme relative alla procedura e all’attuazione, compreso ogni presunto inadempimento degli obblighi menzionati nella presente Convenzione.

Art. 12 Firma e ratifica, accettazione o approvazione

La presente Convenzione è aperta alla firma dell’Argentina, dell’Australia, della Repubblica d’Austria, del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Canada, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Ceca, del Regno di Danimarca, dell’Unione europea, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica francese, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Ellenica, dell’Ungheria, dell’Irlanda, della Repubblica italiana, del Giappone, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica Portoghese, della Romania, della Repubblica Slovacca, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord nonché degli Stati Uniti d’America, presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dall’11 giugno 2012 al 31 dicembre 2012. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione di ciascun firmatario. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario.

Art. 13 Adesione

Ciascuno degli Stati menzionati nell’articolo 12 che non abbia firmato la presente Convenzione prima della conclusione del periodo di firma o l’Unione europea, nel caso in cui non l’abbia firmata entro detto termine, può aderire alla presente Convenzione in qualsiasi momento successivo a tale periodo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Una volta entrata in vigore conformemente all’articolo 15, la presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato diverso da quelli elencati nell’articolo 12 o territorio doganale a sé stante dotato di piena autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne giudicato ammissibile per decisione del Comitato. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Art. 14 Notifica di applicazione provvisoria

Ciascuno degli Stati menzionati nell’articolo 12, o l’Unione europea, che intenda ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione o aderirvi, o ciascuno Stato o territorio doganale a sé stante giudicato ammissibile all’adesione per decisione del Comitato conformemente all’articolo 13 paragrafo 2, ma che non ha ancora depositato il suo strumento, può depositare in qualsiasi momento una notifica di applicazione provvisoria della presente Convenzione presso il depositario. La Convenzione si applica provvisoriamente a questo Stato, territorio doganale a sé stante o all’Unione europea a partire dalla data di deposito della sua notifica.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2013 a condizione che, entro il 30 novembre 2012, cinque firmatari abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione .

Qualora la presente Convenzione non entri in vigore conformemente al paragrafo 1, i firmatari della presente Convenzione che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, come pure gli Stati o l’Unione europea che avranno depositato strumenti di adesione conformemente all’articolo 13 paragrafo 1, potranno decidere all’unanimità che essa entrerà in vigore fra di essi.

Qualora uno Stato, un territorio doganale a sé stante o l’Unione europea ratifichi, accetti, approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entra in vigore alla data in cui è stato depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 16 Procedura di valutazione e di emendamento

In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione una Parte può proporre di valutarne la rilevanza o di emendarla. Ogni proposta di emendamento è comunicata dal segretariato a tutte le Parti almeno con sei mesi di anticipo ed è discussa nella sessione ufficiale del Comitato successiva alla scadenza di questo termine di preavviso.

Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione è adottata con decisione del Comitato. Il segretariato comunica a tutte le Parti e al depositario ogni proposta di emendamento adottata dal Comitato. Il depositario comunica ogni emendamento adottato a tutte le Parti.

La notifica di accettazione di un emendamento è inviata al depositario. L’emendamento adottato entra in vigore per le Parti che hanno inviato la suddetta notifica novanta giorni dopo la data in cui il depositario ha ricevuto le notifiche di almeno quattro quinti del numero di Parti della presente Convenzione alla data di adozione della proposta di emendamento da parte del Comitato. L’emendamento entra in vigore per qualsiasi altra Parte novanta giorni dopo che questa ha depositato la sua notifica presso il depositario. Il Comitato può decidere che venga utilizzata una soglia diversa per il numero di notifiche richieste allo scopo di far scattare l’entrata in vigore di uno specifico emendamento. Il segretariato comunica questa decisione a tutte le Parti e al depositario.

Art. 17 Recesso e fine

Ciascuna Parte può ritirarsi dalla presente Convenzione alla fine di un anno notificando per iscritto il suo recesso al depositario e al Comitato almeno novanta giorni prima della fine dell’anno in questione. La Parte non sarà tuttavia dispensata dal suo impegno annuale minimo o dai suoi obblighi relativi alla stesura dei rapporti che ha contratto ai sensi della presente Convenzione quando ne era Parte e che non ha assolto prima della fine dell’anno in questione.

Ciascuna Parte può proporre di porre fine alla presente Convenzione in qualsiasi momento dalla sua entrata in vigore. Tale proposta è comunicata per scritto al segretariato che la trasmette a tutte le Parti almeno sei mesi prima che sia sottoposta all’esame del Comitato.

Art. 18 Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite è designato depositario della presente Convenzione.

Il depositario riceve notifica di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione e notifica di applicazione provvisoria della presente Convenzione nonché di ogni adesione alla medesima e informa tutte le Parti e tutti i firmatari in merito alle notifiche ricevute.

Art. 19 Testi facenti fede

I testi originali della presente Convenzione, le cui versioni in lingua francese e inglese fanno ugualmente fede, sono depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il 25 aprile 2012.

(Seguono le firme)

0.916.111.312

Campo d’applicazione il 7 luglio 20202

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Australia

24 giugno

2014

24 giugno

2014

Austria

29 gennaio

2013

29 gennaio

2013

Canada

23 novembre

2012

1° gennaio

2013

Corea del Sud

31 gennaio

2018 A

31 gennaio

2018

Danimarca a

6 novembre

2012

1° gennaio

2013

Finlandia

21 dicembre

2012

1° gennaio

2013

Francia

23 giugno

2017

23 giugno

2017

Giappone

24 luglio

2012

1° gennaio

2013

Lussemburgo

29 aprile

2014

29 aprile

2014

Russia

3 aprile

2014 A

3 aprile

2014

Slovenia

8 maggio

2014 A

8 maggio

2014

Spagna

5 dicembre

2014 A

5 dicembre

2014

Stati Uniti

26 settembre

2012

1° gennaio

2013

Svezia

12 maggio

2014 A

12 maggio

2014

Svizzera

10 ottobre

2012

1° gennaio

2013

Unione europea

28 novembre

2012

1° gennaio

2013

  1. La Conv. non si applica né alla Groenlandia né alle Isole Faeröer.