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Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare di Polonia concernente il debito esterno polacco Conchiuso il 24 luglio 1981 Entrato in vigore con scambio di note il 18 agosto 1981

RU 1981 1595

Traduzione

(Stato 18 agosto 1981)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica popolare di Polonia,

procedendo giusta le raccomandazioni fatte nella riunione multinazionale di Parigi, del 27 aprile 1981, hanno designato i loro rappresentanti:

il Consiglio federale svizzero

  1. il sig. Bénédict de Tscharner, ambasciatore, delegato agli accordi commerciali,

il Governo della Repubblica popolare di Polonia

  1. il sig. Zbigniew Karcz, direttore presso il Ministero delle finanze

ed hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Rientrano nel seguente accordo i pagamenti polacchi di capitale ed interessi, con scadenza a contare dal 1° maggio sino al 31 dicembre 1981, inerenti a crediti commerciali garantiti dalla Confederazione svizzera, concessi mediante contratti stipulati innanzi il 1° gennaio 1981 e comportanti pagamenti scaglionati su un periodo maggiore di un anno, nonché quelli, inerenti agli stessi crediti, con scadenza innanzi il 1° maggio ma non ancora effettuati.

I creditori svizzeri addebiteranno alla Bank Handlowy i pagamenti di cui sopra, secondo le stipulazioni contrattuali tra i creditori svizzeri e il debitore polacco. I pagamenti scaduti nel 1981 prima della firma del presente accordo, e non ancora effettuati, verranno pure addebitati alla banca con effetto retroattivo al giorno di scadenza originariamente stabilito.

Art. 2

Il Governo polacco si obbliga a versare ai creditori svizzeri il 10 per cento degli addebiti di cui nell’articolo qui innanzi.

Art. 3

Il Governo si obbliga a rimborsare il rimanente 90 per cento mediante otto versamenti semestrali consecutivi, il primo dovendo avvenire il 1° gennaio 1986.

Art. 4

Il Governo polacco si obbliga a pagare un interesse sul saldo degli addebiti alla Bank Handlowy, di cui nell’articolo 1, a contare dal giorno dell’avviso di addebitamento. Il tasso d’interesse è stabilito in funzione del tasso del giorno delle obbligazioni di cassa d’una durata ottennale delle grandi banche svizzere, cui viene aggiunto un margine del 2 per cento.

Art. 5

Il pagamento del debito secondo gli articoli 2 e 3, nonché quello degli interessi ed ammortamenti, andrà fatto, ai creditori svizzeri, in franchi svizzeri liberamente convertibili.

Art. 6

Il Governo polacco s’impegna:

  1. ad accordare alla Svizzera un trattamento non meno favorevole di quello ch’esso accordasse ad ogni altro Paese creditore, per debiti comparabili; sono esclusi da questo disposto i tassi d’interesse definiti nell’articolo 4;
  2. ad informare il Governo elvetico circa le disposizioni d’ogni altro accordo conchiuso in merito al debito esterno polacco.

Art. 7

Il presente accordo entrerà in vigore non appena le due Parti se ne saranno reciprocamente notificata l’approvazione in virtù della legislazione interna. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

B. de Tscharner
Ambasciatore, Delegato agli accordi commerciali

Per il Governo
della Repubblica popolare di Polonia:

Z. Karcz
Direttore presso il Ministero delle finanze